Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/109: Ordinanza sulle scorte obbligatorie di etanolo · 14 pagine

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commento all’art. 5), responsabile della registrazione di tutte le importazioni. Anche per l’etanolo prodotto all’interno dei confini nazionali è previsto l’obbligo di costituire scorte. Poiché quest’ultimo non compare tra i dati di importazione dell’AFD, i soggetti tenuti alla costituzione di scorte devono notificare all’UFAE il tipo e il quantitativo di etanolo immesso in commercio mediante un’autodichiarazione, che andrà così a semplificare il processo di registrazione.

Articolo 4 Volume delle scorte obbligatorie e requisiti relativi alla qualità delle merci depositate, paragrafo 1

Come già menzionato nel commento all’articolo 1, il volume e la qualità delle scorte obbligatorie saranno disciplinati in un’ordinanza del DEFR. Si prevede di depositare 10 000 tonnellate di etanolo nelle scorte obbligatorie ma solo nelle concentrazioni etanolo assoluto (Ph Eur) ed etanolo al 96 per cento (v/v) (Ph Eur/USP/BP). Almeno il 25 per cento della quantità totale di scorte obbligatorie dovrà essere rappresentato dall’etanolo in concentrazione maggiore (etanolo assoluto, Ph Eur). È necessario stoccare etanolo in concentrazioni elevate perché l’etanolo proveniente dalle scorte obbligatorie è destinato in prima linea al settore sanitario; va tuttavia puntualizzato che si tratta di sostanze adatte anche per quasi tutti gli altri usi.

Le specifiche etanolo assoluto (Ph Eur) ed etanolo al 96 per cento (v/v) (Ph Eur/USP/BP) si basano sulle farmacopee universalmente accettate1, che definiscono la purezza del contenuto per la produzione di medicinali e vengono adattate, in caso di cambiamenti, alle nuove condizioni di mercato. Ciò garantisce che le scorte obbligatorie corrispondano sempre, seppur con un leggero ritardo, ai prodotti effettivamente richiesti dal settore sanitario. Il volume delle scorte obbligatorie dei singoli soggetti sarà probabilmente determinato sulla base delle quantità immesse in commercio per la prima volta sul territorio svizzero.

Articolo 4 Volume delle scorte obbligatorie e requisiti relativi alla qualità delle merci depositate, paragrafo 2

Le suddette specifiche per le scorte obbligatorie si applicano anche ai proprietari che, per le loro esigenze operative, necessitano di etanolo di qualità diversa da quello stoccato. Conformemente all’articolo 17 dell’ordinanza sull’approvvigionamento economico del Paese (OAEP; RS 531.11) il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie può prevedere che il proprietario abbia il diritto di trasferire il suo obbligo di costituire scorte a un terzo, previo accordo di

1 Le versioni attuali delle farmacopee sono disponibili ai seguenti link: https://www.edqm.eu/en/european-pharmacopoeia-ph-eur-10th-edition https://www.pharmacopoeia.com/ https://www.usp.org/