Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/109: Ordinanza sulle scorte obbligatorie di etanolo · 14 pagine
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intenzione di ordinare la costituzione di scorte obbligatorie di questa sostanza sulla base della LAP. Tutte le aziende interessate verrebbero quindi coinvolte nell’obbligo di costituire scorte, in modo da non creare svantaggio per nessuno degli attori del mercato.
La quantità di etanolo da destinare alle scorte obbligatorie ammonta a 10 000 tonnellate. Verrà stoccato solamente etanolo nelle seguenti concentrazioni: assoluto (Ph Eur) e al 96 per cento (v/v) (Ph Eur/USP/BP). Almeno il 25 per cento della quantità totale di scorte obbligatorie dovrà essere rappresentato dall’etanolo in concentrazione maggiore (etanolo assoluto Ph Eur). Le specifiche si basano sulle farmacopee e fanno riferimento al livello di purezza necessario per la fabbricazione dei farmaci. Le due tipologie citate in precedenza coprono praticamente tutti gli usi, in particolare anche quelli che interessano l’approvvigionamento economico del Paese.
La prima ondata della pandemia da coronavirus ha causato un aumento del fabbisogno di disinfettanti. Le vendite di etanolo hanno fatto registrare aumenti fino al 65 per cento rispetto agli anni precedenti, tuttavia non sono comunque riuscite a coprire il 100 per cento della richiesta. Senza i depositi di alcosuisse, che all’inizio della pandemia potevano ancora coprire due mesi di normale fabbisogno, nonché la possibilità di importare merce dall’estero, si sarebbero probabilmente verificate difficoltà di approvvigionamento o peggio sarebbe stato impossibile produrre determinati beni.
La quantità di scorte obbligatorie prevista e la suddivisione nelle due tipologie di etanolo sono state definite sulla base dell’attuale struttura del mercato di riferimento in Svizzera nonché degli impieghi prioritari che le stesse scorte dovranno andare a coprire. La produzione di disinfettanti, di medicinali e, in una certa misura, di derrate alimentari così come il fabbisogno complessivo del settore sanitario e dell’industria chimica (ad esempio per la produzione di prodotti intermedi e vitamine) sono classificati di rilevanza sistemica.
In una situazione di penuria, la liberazione di scorte obbligatorie mette a disposizione una maggiore offerta. Se ad esempio i prodotti provenienti dalle scorte vengono destinati al settore sanitario, quest’ultimo non li richiederà altrove e ci sarà quindi maggiore disponibilità di etanolo per gli altri ambiti di impiego.
Secondo il disegno di ordinanza, sottostà all’obbligo di costituire scorte chi importa, produce, trasforma o immette in commercio per la prima volta sul territorio svizzero i prodotti definiti nelle voci di tariffa doganali 2207.1000 (alcol etilico non denaturato) o 2207.2000 (alcol etilico denaturato). Non rientra in queste categorie l’etanolo utilizzato come carburante (noto come bioetanolo) o per la fabbricazione di carburanti (numeri convenzionali 922, 923 e 990, voci di tariffa 2207.1000 e 2207.2000). Affinché coloro che sono tenuti alla costituzione di scorte siano registrati, chi immette in commercio per la prima volta sul territorio svizzero i prodotti definiti nelle voci di tariffa doganali 2207.1000 o 2207.2000