Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/109: Ordinanza sulle scorte obbligatorie di etanolo · 14 pagine

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deve informarne immediatamente l’UFAE. L’obbligo di costituire scorte sorge solo se l’immissione sul mercato riguarda più di 1000 chili dei prodotti in questione. Di conseguenza, le aziende che per le loro esigenze operative hanno bisogno di etanolo che non rientra nelle categorie etanolo assoluto (Ph Eur) ed etanolo al 96 per cento (v/v) (Ph Eur/USP/BP) possono costituire scorte obbligatorie. Tuttavia, il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie può prevedere il diritto di trasferire l’obbligo a una terza parte. Questo dà alle imprese tenute alla costituzione di scorte la possibilità di far detenere le scorte obbligatorie da altre imprese che, per esempio, usano etanolo assoluto (Ph Eur) o etanolo al 96 per cento (v/v) (Ph Eur/USP/BP) nelle loro attività abituali e possono quindi trasportarlo più facilmente.

3. Commento ai singoli articoli

Gli articoli del disegno di ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di etanolo vengono di seguito commentati uno per uno.

Articolo 1 Principio

Questo articolo indica il settore economico cui viene demandato l’obbligo di costituire scorte. Né il testo né l’allegato menzionato fanno riferimento alla qualità della merce da stoccare. Qualità e volume delle scorte obbligatorie sono disciplinate in un’ordinanza del DEFR (cfr. commento all’articolo 4).

Articolo 2 Obbligo di costituire scorte

L’articolo 2 disciplina l’effettivo obbligo di costituire scorte. Sottostà all’obbligo di costituire scorte chi importa, produce, trasforma o immette in commercio per la prima volta sul territorio svizzero i prodotti menzionati in allegato, vale a dire alcol etilico denaturato o non denaturato non utilizzato come carburante. Ne sono esenti coloro che importano o immettono in commercio per la prima volta sul territorio svizzero meno di 1000 chili all’anno. Ciò permette di favorire coloro che importano o immettono in commercio per la prima volta quantità piccole rispetto agli altri attori del mercato. Questa differenza di trattamento appare giustificata in ragione delle ridotte quantità e del tentativo di ridurre l’onere amministrativo.

In casi eccezionali, l’UFAE può esonerare dall’obbligo di concludere un contratto per la costituzione di scorte le persone che contribuirebbero soltanto in esigua misura a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. Un’esenzione di questo tipo potrebbe eventualmente essere prevista nel caso di un’immissione sul mercato una tantum di quantità particolarmente ridotte.

Articolo 3 Obblighi di notifica

L’UFAE deve poter registrare i soggetti tenuti alla costituzione di scorte e le quantità immesse sul mercato; per farlo, si basa sulle informazioni dell’AFD (cfr.