Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/109: Ordinanza sulle scorte obbligatorie di etanolo · 14 pagine
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L’approvvigionamento del Paese in beni di importanza vitale, e quindi anche la costituzione di scorte degli stessi beni, è compito dell’economia (art. 3 cpv. 1 LAP). Se l’economia non è più in grado di adempiere autonomamente a questo suo compito, la Confederazione la sostiene nei suoi sforzi. La LAP stabilisce che il Consiglio federale può prevedere per determinati beni di importanza vitale la costituzione di scorte obbligatorie. La costituzione di scorte obbligatorie rappresenta un importante strumento nelle mani dell’AEP.
I fondamenti per la costituzione di scorte obbligatorie sono stabiliti sia nella LAP sia nelle ordinanze basate su quest’ultima. Il Consiglio federale definisce i beni di importanza vitale. In tal modo giustifica la costituzione di scorte obbligatorie, che oggi riguarda diverse derrate alimentari, alimenti per animali, vettori energetici, medicamenti e concimi. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) specifica caso per caso per quanto tempo devono essere assicurate le scorte per soddisfare il fabbisogno medio della popolazione svizzera. Se per alcuni prodotti il fabbisogno non può essere espresso in termini di tempo, il DEFR indica le quantità da immagazzinare. Le scorte obbligatorie non sono costituite dalla Confederazione ma da aziende private e sono di proprietà di queste ultime. Le aziende che importano o immettono in commercio per la prima volta sul territorio svizzero un quantitativo minimo di beni per i quali è prevista la costituzione di scorte, sottostanno all’obbligo di costituire scorte. I beni rimangono all’interno dei loro canali di distribuzione usuali e possono quindi essere trasportati più facilmente. Inoltre, il fatto che siano integrati all’interno della rete di distribuzione fa sì che, in caso di bisogno, possano essere messi in commercio rapidamente. L’UFAE conclude con le imprese in questione un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie.
La Confederazione ricorre anche alla costituzione di scorte complementari. In questo caso l’UFAE definisce in accordo con determinate aziende private la costituzione di scorte obbligatorie di specifici beni di importanza vitale per i quali in situazione di normalità la domanda è ridotta o che vengono prodotti da un numero molto ristretto di aziende. Le aziende private devono tuttavia essere disposte a sottoscrivere un contratto su base volontaria per la costituzione di scorte e ad approntarle nei quantitativi predefiniti. Attualmente esistono scorte complementari di determinati medicamenti, dispositivi medici, granulati plastici per l’industria degli imballaggi nonché di barre di uranio.
Il finanziamento dei beni interessati dalla costituzione di scorte obbligatorie spetta all’economia privata. Tuttavia, la Confederazione sostiene le aziende, accordando alle banche mutuanti garanzie per finanziare la costituzione di scorte (art. 20 LAP). In questo modo i proprietari delle scorte hanno la possibilità, dietro presentazione di un pagherò cambiario presso una banca, di aggiudicarsi un credito a basso tasso di interesse (pari al LIBOR o, a partire al più tardi dal 2022, al SARON). L’entità delle garanzie della Confederazione è determinata in base al valore dei beni per i quali si costituiscono scorte obbligatorie. Il credito bancario garantito può ammontare tuttavia al massimo al 90 per cento del valore nominale