Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/110: Trasposizione della misura di protezione dell’infrastruttura delle borse alla LInFi · 16 pagine

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Modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria – Riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

1.1.1 Situazione iniziale nei confronti dell’Unione europea

Conformemente agli obblighi relativi alla negoziazione di titoli secondo il diritto dell’UE, dal 3 gennaio 2018 le imprese di investimento dell’UE possono negoziare in linea di massima azioni solo presso sedi di negoziazione ubicate all’interno dell’UE o in Giurisdizioni riconosciute come equivalenti dall’UE (cfr. art. 23 MiFIR1 e art. 25 MiFID2). Sostanzialmente, gli obblighi relativi alla negoziazione di titoli secondo il diritto dell’UE si applicano alle azioni ammesse al commercio in una borsa dell’UE o negoziate presso una sede di negoziazione ubicata all’interno della stessa UE.

In linea di principio quindi le imprese di investimento dell’UE possono negoziare azioni svizzere sulle borse svizzere soltanto se l’Unione europea (UE) riconosce queste ultime come equivalenti (la cosiddetta equivalenza delle borse). Si tratta di un assunto di estrema importanza per la piazza finanziaria svizzera, in quanto la stragrande maggioranza delle negoziazioni di azioni presso il SIX Swiss Exchange avviene a opera di imprese di investimento estere.

Il 21 dicembre 2017 la Commissione europea ha riconosciuto la borsa svizzera per un periodo limitato di un anno, stabilendo che un’eventuale proroga del termine sarebbe dipesa dall’andamento delle negoziazioni allora in corso e sarebbe stata oggetto di un accordo istituzionale. Il 30 novembre 2018 il Consiglio federale ha adottato la misura di protezione dell’infrastruttura delle borse svizzere (misura di protezione) dopo che la Commissione europea fino a quel momento non aveva prorogato l’equivalenza delle borse svizzere. Pertanto, dal 1° gennaio 2019 le sedi di negoziazione estere necessitano di un obbligo di riconoscimento se ammettono al commercio determinate azioni di società svizzere o consentono il commercio di simili azioni. La misura di protezione è stata concepita in modo da non produrre effetti nella prassi fintantoché era in vigore l’equivalenza delle borse.

Nel dicembre 2018 la Commissione europea ha prorogato l’equivalenza delle borse fino al 30 giugno 2019, rifiutando tuttavia in seguito di concedere ogni ulteriore proroga; la data del 30 giugno 2019 ha decretato così la fine dell’equivalenza delle borse. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha quindi aggiornato al 1° luglio 2019 l’elenco delle Giurisdizioni che pongono restrizioni ai loro partecipanti al mercato per il commercio, presso sedi di negoziazione svizzere, di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera, attivando così la misura di protezione nei confronti dell’UE e dei suoi Stati membri. La misura di protezione garantisce che le imprese di investimento dell’Unione europea (UE) possano continuare a negoziare azioni svizzere presso sedi di negoziazione svizzere anche in assenza dell’equivalenza delle borse da parte dell’UE.

1.1.2 Equivalenza delle borse con il Regno Unito

Dal 31 gennaio 2020 il Regno Unito non è più membro dell’UE, ma per un periodo di transizione è rimasto comunque legato all’intero acquis comunitario. Il DFF ha attivato di conseguenza la misura di protezione anche nei confronti del Regno Unito. Il 31 dicembre 2020 questa fase di transizione è terminata.

Tra la Svizzera e il Regno Unito si è giunti successivamente a una normalizzazione dei rapporti relativamente alla regolamentazione delle borse. A tale scopo il governo britannico ha riconosciuto l’equivalenza della regolamentazione delle borse svizzere e sottoposto tale decisione al Parlamento britannico. Il riconoscimento dell’equivalenza è entrato in vigore il 3 febbraio 2021. Da quella data le imprese di investimento domiciliate nel Regno Unito hanno potuto riprendere

1 Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

2 Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE.