Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/110: Trasposizione della misura di protezione dell’infrastruttura delle borse alla LInFi · 16 pagine
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Modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria – Riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera
misura di protezione venisse meno sono considerevoli. Al fine di ridurre il più possibile questi rischi, è opportuno quindi trasporre la misura di protezione nel diritto ordinario.
1.1.4 Quadro legale per la proroga della misura di protezione
La misura di protezione è stata adottata dal Consiglio federale sotto forma di ordinanza (ordinanza del 30 novembre 20185 concernente il riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera) fondata direttamente sull’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.)6.
Un’ordinanza basata sull’articolo 184 capoverso 3 Cost. richiede che venga stabilito un termine di validità adeguato. Ai sensi della legge del 21 marzo 19977 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), la durata della validità può essere al massimo di quattro anni (art. 7c cpv. 2 LOGA). Nel caso specifico si è stabilito che l’ordinanza avesse validità fino al 31 dicembre 2021 (art. 6 dell’ordinanza). Il Consiglio federale può prorogarne la validità solo una volta, cosa che ha fatto con sua decisione del [17 novembre 2021]. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della proroga, all’Assemblea federale deve essere presentato un progetto di base legale per il contenuto dell’ordinanza, in assenza del quale, trascorsi i sei mesi (nello specifico entro il 30 giugno 2022), l’ordinanza decade automaticamente (art. 7c cpv. 3 LOGA). Ciò è quanto propone il Consiglio federale con il presente progetto.
1.2 Alternative esaminate e opzione scelta
Il Consiglio federale rimane del parere che la Svizzera adempie tutti i requisiti posti dall’UE per un riconoscimento illimitato dell’equivalenza della regolamentazione svizzera delle borse. Anche la Commissione europea ha stabilito che la Svizzera adempie tutte e quattro le condizioni necessarie per vedersi riconosciuta l’equivalenza delle borse.8 L’obiettivo dell’Esecutivo, e quindi la migliore soluzione per tutti gli operatori del mercato coinvolti in Svizzera e all’estero, rimane una concessione illimitata dell’equivalenza delle borse che, con il Regno Unito, è stato possibile ottenere, ma che dall’UE fino ad oggi non è stata invece (ri)concessa. Per questo motivo la misura di protezione nei confronti dell’UE continua a restare in vigore, invariata.
Il Consiglio federale, avendo già prorogato una volta la misura di protezione con decisione del [17 novembre 2021], ha esaurito la sua competenza al riguardo, pertanto un’ulteriore proroga è possibile solo mediante trasposizione della stessa nel diritto ordinario.
A questo proposito, il DFF, su incarico del Consiglio federale, ha provveduto a verificare cosa comporterebbe un’eventuale decadenza della misura di protezione. Per i motivi già espressi, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che, se la misura di protezione venisse meno, potrebbe venirsi a creare una situazione di considerevoli rischi e incertezze e perfino possibili distorsioni del mercato. Sulla base, fra l’altro, di contatti regolari con gli operatori del mercato coinvolti, il DFF conclude inoltre che finora la misura di protezione ha dato buoni risultati.
Il Consiglio federale propone quindi che la misura di protezione così come prevista dall’ordinanza sia trasposta nel diritto ordinario senza modifiche materiali sostanziali. Le piccole modifiche proposte sono sostanzialmente di natura formale e sono esplicitate nei commenti ai singoli articoli.
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale
L’equivalenza delle borse è un tema già affrontato nel messaggio del 29 gennaio 20209 sul programma di legislatura 2019–2023, quando il progetto concreto non era ancora d’attualità.
5 RS 958.2
6RS 101
7 RS 172.010
8 Cfr. Decisione di esecuzione (UE) 2017/2441 della Commissione del 21 dicembre 2017 che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse valori in Svizzera in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, osservazioni preliminari n. 25 e nello specifico n. 14, n. 18, n. 21 e n. 24.
9 FF 2020 1565, in particolare 1580