Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/110: Trasposizione della misura di protezione dell’infrastruttura delle borse alla LInFi · 16 pagine
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Modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria – Riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera
l’accesso diretto a partecipanti svizzeri posti sotto la sorveglianza della FINMA, e quello previsto dall’articolo 41a, se presso tale sede di negoziazione estera vengono negoziati titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera o se essa consente un simile commercio.
Il fatto che sia stato aggiunto «o consentono il commercio di simili titoli di partecipazione» serve a chiarire che l’obbligo di riconoscimento sussiste anche in presenza di situazioni in cui i titoli di partecipazione non vengono negoziati direttamente presso la sede di negoziazione estera ma in cui quest’ultima adotta misure atte a consentire questo commercio (per es. nell’intendo di eludere l’obbligo di riconoscimento).
Con titoli di partecipazione si intendono azioni, buoni di partecipazione o godimento e altri titoli di partecipazione (cfr. art. 2 lett. i LInFi). L’ordinanza non si applica ai prestiti convertibili in quanto tali (quanto meno finché non ne è stata chiesta la conversione), agli «American Depository Receipt» emessi in conformità con il diritto statunitense e agli «Exchange Traded Fund» (ETF). Per l’obbligo di riconoscimento previsto dall’articolo 41a dell’ordinanza, la condizione è che il titolo di partecipazione sia quotato in una borsa in Svizzera o venga negoziato presso una sede di negoziazione (cfr. art. 26 LInFi) in Svizzera. Se per contro un titolo di partecipazione di una società con sede in Svizzera non è quotato in una borsa svizzera né è oggetto di negoziazione presso sedi di negoziazione svizzere, manca il riferimento al mercato dei capitali svizzero. In questo caso, per questo titolo di partecipazione, la sede di negoziazione estera non è soggetta all’obbligo di riconoscimento previsto da questa ordinanza.
Il capoverso 2 disciplina le deroghe all’obbligo di riconoscimento, con specifico riferimento al commercio di determinati titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera. La deroga è prevista solo per le borse ed è quindi formulata in maniera più restrittiva di quanto non sia l’obbligo di riconoscimento di cui al capoverso 1. In primo piano figurano i titoli di partecipazione ammessi al commercio o quotati sia in una borsa in Svizzera sia in una borsa estera con, in entrambi i casi, il consenso esplicito della società emittente e previa assunzione dei corrispondenti obblighi da parte dell’emittente presso la borsa in questione. In Svizzera si parla di doppia quotazione (all’estero di «dual listing»). La quotazione (ammissione con il consenso esplicito dell’emittente) alla borsa estera deve risalire a prima del 30 novembre 2018, ossia prima che si venisse a conoscenza della misura di protezione. La deroga è intesa quindi a garantire i diritti acquisiti per le quotazioni fatte all’estero prima che venisse adottata l’ordinanza, ma non può essere vista come una possibilità per aggirare l’obbligo di riconoscimento. Inoltre la deroga vale solo per la borsa estera presso cui sono stati ammessi al commercio o sono quotati i titoli di partecipazione in questione con il consenso esplicito dell’emittente. La deroga non riguarda le altre borse e sedi di negoziazione (neanche se si trovano nella stessa Giurisdizione).
Restano in ogni caso possibili, senza limite alcuno, le nuove quotazioni secondarie, presso una sede di negoziazione riconosciuta in conformità con il capoverso 1 (attualmente per es. negli USA o nel Regno Unito), di società con sede in Svizzera le cui azioni sono quotate o negoziate presso sedi di negoziazione svizzere. In linea di principio, non sono invece possibili le nuove quotazioni secondarie presso una sede di negoziazione che non dispone di riconoscimento (al momento, segnatamente nell’UE). In questo modo si evita in primo luogo che titoli di partecipazione di imprese con sede in Svizzera rientrino nel campo di applicazione degli obblighi relativi alla negoziazione di titoli secondo il diritto dell’U. In secondo luogo, se la deroga per le doppie quotazioni fosse formulata in forma concessiva, il rischio sarebbe che possa essere utilizzata come possibilità di aggirare l’obbligo di riconoscimento.
Art. 41b Condizioni per il riconoscimento e procedura
Questa disposizione disciplina la procedura e le condizioni per il riconoscimento di sedi di negoziazione conformemente all’articolo 41a dell’avamprogetto. Questa disposizione è ripresa dall’ordinanza senza subire alcuna modifica.
Il riconoscimento di una sede di negoziazione estera viene accordato dalla FINMA su richiesta o, come solitamente avviene nella pratica, anche se non è stata presentata alcuna domanda purché siano soddisfatti i requisiti. I requisiti per il riconoscimento sono duplici: da un lato la