Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/110: Trasposizione della misura di protezione dell’infrastruttura delle borse alla LInFi · 16 pagine
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Modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria – Riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera
sede di negoziazione estera deve sottostare a una regolamentazione e a vigilanza adeguate. Questo requisito si basa sull’articolo 41 capoverso 2 LInFi e di norma è soddisfatto da tutte le sedi di negoziazione estere rilevanti. Dall’altro, la sede di negoziazione estera non può avere la sua sede in una Giurisdizione che limita i suoi partecipanti al mercato nel commercio, presso sedi di negoziazione svizzere, di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera, pregiudicando così notevolmente il commercio di questi titoli presso le sedi di negoziazione svizzere. Ad oggi, questo requisito è soddisfatto da tutte le Giurisdizioni rilevanti, con l’eccezione dell’UE.
Art. 41c Pubblicazione di elenchi
Come avviene già oggi in virtù dell’ordinanza, la FINMA pubblica un elenco di tutte le sedi di negoziazione estere riconosciute. Questo elenco è consultabile sul sito web della FINMA (cfr. www.finma.ch) e viene costantemente aggiornato.
Come già previsto dall’ordinanza, viene pubblicato un elenco delle Giurisdizioni che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 41b capoverso 1 lettera b dell’avamprogetto. Rispetto alla soluzione scelta nell’ordinanza, la pubblicazione di questo elenco è ora di competenza del Consiglio federale; questo per sottolineare l’importanza di questa misura, in considerazione dell’orizzonte temporale più lungo che le è stato ora attribuito. All’occorrenza, il Consiglio federale provvede ad aggiornare questo elenco entro breve termine. Le Giurisdizioni che figurano in questo elenco limitano i loro partecipanti al mercato nel commercio, presso sedi di negoziazione svizzere, di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera, con ripercussioni notevoli sul commercio di questi titoli presso sedi di negoziazione svizzere. È il caso attualmente dell’UE, non avendo la Commissione europea prorogato l’equivalenza delle borse in favore della Svizzera oltre il mese di giugno 2019. Al momento, quindi, l’elenco corrispondente ai sensi dell’ordinanza comprende l’Unione europea e tutti i suoi Stati membri. Di conseguenza, le sedi di negoziazione con sede nell’Unione europea non possono ottenere il riconoscimento di cui all’ordinanza. Al momento non vi figurano altri Stati.
Se l’UE dovesse concedere nuovamente l’equivalenza delle borse alla Svizzera, come ripetutamente auspicato dal Consiglio federale, l’obbligo di riconoscimento rimarrebbe comunque in vigore ma all’atto pratico non produrrebbe alcun effetto. Concretamente, entro breve termine il Consiglio federale eliminerebbe l’UE dall’elenco delle Giurisdizioni. Con il risultato che anche tutte le sedi di negoziazione ubicate nell’UE adempirebbero i requisiti necessari per il nuovo riconoscimento, che a quel punto verrebbe loro nuovamente accordato dalla FINMA senza la necessità di presentare alcuna domanda. Si procederebbe in maniera analoga qualora gli obblighi relativi alla negoziazione di titoli secondo il diritto dell’UE venissero aboliti o modificati in maniera determinante per la Svizzera.
Rispetto all’ordinanza non viene ripreso l’obbligo di informare proattivamente le sedi di negoziazione estere in merito all’obbligo di riconoscimento in quanto non si tratta più di un nuovo obbligo e i riconoscimenti già concessi restano validi (si veda l’art. 163a dell’avamprogetto).
Art. 163a Disposizioni transitorie della modifica …
Questa disposizione contiene la disposizione transitoria concernente l’obbligo di riconoscimento delle sedi di negoziazione estere ai sensi dell’articolo 41a dell’avamprogetto. In particolare, le sedi di negoziazione estere che al momento dell’entrata in vigore della presente legge hanno già ottenuto il riconoscimento della FINMA ai sensi dell’ordinanza non necessitano di alcun nuovo riconoscimento conformemente all’articolo 41a dell’avamprogetto. All’entrata in vigore delle disposizioni di legge, a livello operativo non insorge quindi alcuna difficoltà di breve periodo. Le disposizioni previste nell’ordinanza riguardanti l’autorizzazione provvisoria di partecipanti esteri possono in questo contesto decadere senza essere sostituite.
Disposizioni finali
Come già evidenziato, la misura di protezione resta fondamentalmente uno strumento straordinario e temporaneo. In merito all’equivalenza delle borse da parte dell’UE, attualmente non