Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/110: Trasposizione della misura di protezione dell’infrastruttura delle borse alla LInFi · 16 pagine

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Modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria – Riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera

le negoziazioni presso le sedi di negoziazione svizzere a prescindere dalla misura di protezione svizzera e senza le limitazioni imposte dagli obblighi relativi alla negoziazione di titoli previsti anche dal diritto britannico. Questa rinnovata possibilità riguarda il 40 per cento circa di tutti i partecipanti esteri al mercato ammessi al SIX Swiss Exchange.3

Di conseguenza, il DFF ha potuto prontamente disattivare la misura di protezione svizzera nei confronti del Regno Unito. Lo stesso giorno la FINMA ha concesso a sua volta alle sedi di negoziazione britanniche il riconoscimento necessario, consentendo in tal modo la ripresa delle negoziazioni delle azioni svizzere nelle borse britanniche. Da allora, la quota di mercato delle sedi di negoziazione britanniche interessate dal commercio di azioni svizzere si attesta nuovamente all’incirca sui valori che si registravano prima dell’introduzione della misura di protezione.

1.1.3 Resta grande l’incertezza legata agli obblighi relativi alla negoziazione di titoli

In relazione alla misura di protezione, l’equivalenza delle borse con il Regno Unito si traduce in un alleggerimento della situazione. Nei confronti dell’UE resta invece notevole l’importanza della misura di protezione, segnatamente per i motivi seguenti:

– In primo luogo continuano ad applicarsi, invariati, gli obblighi relativi alla negoziazione di titoli secondo il diritto dell’UE di cui all’articolo 23 MiFIR, e l’UE continua a non riconoscere come equivalente (cfr. art. 25 MiFID) la regolamentazione svizzera in materia. Se è vero che la European Securities and Markets Authority (ESMA), l’autorità di sorveglianza dell’UE a cui compete l’interpretazione degli obblighi relativi alla negoziazione di titoli, ha leggermente modificato la sua interpretazione con esplicito riferimento alla Brexit, non si è però espressa né in termini generali in riferimento agli Stati terzi né specificatamente sulla Svizzera. Inoltre, l’interpretazione dell’ESMA non costituisce affatto una base legalmente vincolante. Se l’UE dovesse adeguare gli obblighi relativi alla negoziazione di titoli previsti nel regolamento (ossia nel MiFIR), sarebbe bene procedere a una loro rivalutazione. Al momento però non è chiaro se, nel quadro della revisione della MiFID II e della MiFIR attualmente in corso nell’UE, questo avverrà. Per ora si deve quindi presumere che restino validi gli obblighi relativi alla negoziazione di titoli secondo il diritto dell’UE, senza alcuna variazione.

– In secondo luogo, un volume importante delle negoziazioni di azioni svizzere nelle borse svizzere è demandato a partecipanti al mercato domiciliati nell’UE o nel SEE, che peraltro rappresentano quasi il 60 per cento di tutti i partecipanti esteri al mercato ammessi al SIX Swiss Exchange.4 Questi sono in linea di massima soggetti all’obbligo di negoziare i titoli secondo il diritto dell’UE, obbligo che nel commercio di azioni presso sedi di negoziazione svizzere potenzialmente pone loro dei limiti.

– In terzo luogo, a seguito della Brexit diversi operatori hanno costituito degli «spin-out» nell’UE o nel SEE in modo da poter continuare a beneficiare delle ampie libertà di movimento concesse all’interno dell’UE e del SEE di cui non potrebbero più godere operando dalla sede di Londra. In futuro quindi il numero dei partecipanti esteri al mercato con sede nell’UE o nel SEE che operano presso sedi di negoziazione svizzere potrebbe crescere ulteriormente.

Per tutti i motivi anzidetti la misura di protezione nei confronti dell’UE continua a rivestire un’importanza notevole. I rischi e le incertezze cui potenzialmente si andrebbe incontro qualora la

3 L’elenco dei partecipanti esteri ammessi dalla FINMA a operare al SIX Swiss Exchange può essere consultato all’indirizzo https://finma.ch/it/finma-public/istituti-persone-e-prodotti-autorizzati/.www.finma.ch > FINMA Public > Istituti, persone e prodotti autorizzati > Elenco dei partecipanti esteri autorizzati, delle infrastrutture del mercato finanziario svizzere e delle infrastrutture del mercato finanziario estere riconosciute. Al 1° ottobre 2021 sono 50 i partecipanti esteri ammessi a negoziare al SIX Swiss Exchange, 19 dei quali sono domiciliati nel Regno Unito e i restanti 31 in Paesi dell’UE/SEE.

4 L’elenco dei partecipanti esteri ammessi dalla FINMA a operare al SIX Swiss Exchange può essere consultato all’indirizzo www.finma.ch > FINMA Public > Istituti, persone e prodotti autorizzati > Elenco dei partecipanti esteri autorizzati, delle infrastrutture del mercato finanziario svizzere e delle infrastrutture del mercato finanziario estere riconosciute.