Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/110: Trasposizione della misura di protezione dell’infrastruttura delle borse alla LInFi · 16 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo

Modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria – Riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera

riconosciuta, il Consiglio federale resta fiducioso del fatto che nel lungo termine la misura di protezione non sarà più necessaria. Al momento non è possibile valutare se ed eventualmente quando questo potrà avvenire (per es. nel quadro dell’attuale revisione della MiFID II e della MiFIR da parte dell’UE). In ragione del carattere straordinario di questa misura, e nonostante la sua trasposizione nel diritto ordinario, appare comunque opportuno limitarne ulteriormente la durata di validità. Nelle disposizioni finali viene quindi prevista una limitazione temporale dell’intero progetto, compreso l’obbligo di riconoscimento come previsto dall’articolo 41a, per ora a un periodo di cinque anni dall’entrata in vigore.

Inoltre è previsto che il Consiglio federale possa prorogare la limitazione ogni volta di cinque anni al massimo, se al momento della proroga in questione l’elenco di cui all’articolo 41c capoverso 2 dell’avamprogetto contiene almeno una Giurisdizione. Dal punto di vista della sua portata, la delega della competenza legislativa è quindi chiaramente limitata alla durata della validità e legata al criterio della necessità. In particolare la proroga è consentita solo se, nel momento in cui viene decisa, nell’elenco di cui all’articolo 41c capoverso 2 dell’avamprogetto figura almeno una Giurisdizione. In altri termini, ci deve essere come minimo una Giurisdizione che pone restrizioni ai suoi partecipanti al mercato per il commercio, presso sedi di negoziazione svizzere, di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera, pregiudicando così notevolmente il commercio di questi titoli presso le sedi di negoziazione svizzere. Se questo presupposto venisse a mancare, o se il Consiglio federale rinuncia a prorogare la limitazione per altri motivi, la disposizione perde efficacia senza essere sostituita.

5 Ripercussioni

5.1 Aspetti generali

La proposta traspone in legge quanto disciplinato dall’ordinanza vigente, senza che ne vengano modificati gli aspetti essenziali. Poiché lo status quo viene sostanzialmente mantenuto, non sono previste ripercussioni importanti rispetto allo stesso. Se non diversamente indicato, le ripercussioni del progetto fanno riferimento ai singoli aspetti di seguito considerati, qualora le disposizioni dell’ordinanza non venissero trasposte nel diritto ordinario e dovessero quindi decadere.

5.2 Ripercussioni per la piazza finanziaria svizzera e l’economia

Lo scopo dell’ordinanza vigente è salvaguardare l’infrastruttura delle borse svizzere quale importante elemento della piazza finanziaria svizzera, e mantenerne la piena operatività, e nel lungo termine tutelare le possibilità di finanziamento delle imprese in Svizzera. Si vogliono in questo modo limitare gli effetti negativi che decisioni prese in Giurisdizioni estere (che, come la mancata proroga del riconoscimento dell’equivalenza delle borse da parte dell’UE, pregiudicano notevolmente il commercio di titoli in Svizzera) rischiano di produrre sulla piazza borsistica, finanziaria ed economica della Svizzera, la cui connessione con il contesto internazionale è particolarmente stretta (si veda il precedente n. 3.1).

Come già evidenziato, nel caso del mancato riconoscimento dell’equivalenza delle borse da parte dell’UE la misura di protezione punta a far sì che le imprese di investimento dell’UE possano negoziare azioni svizzere presso sedi di negoziazione svizzere anche in assenza di un tale riconoscimento. Se venissero a mancare questi volumi di compravendita, le ripercussioni negative sul commercio di azioni di società con sede in Svizzera presso sedi di negoziazione svizzere, e di conseguenza sull’intera infrastruttura delle borse svizzere quale importante elemento della piazza finanziaria svizzera, sarebbero considerevoli. È un aspetto, questo, di particolare importanza, poiché nella più grande borsa svizzera, il SIX Swiss Exchange, la maggior parte delle negoziazioni di titoli è affidata a imprese di investimento estere. Occorre altresì ricordare che quasi il 60 per cento dei partecipanti esteri al mercato autorizzati a operare nel SIX Swiss Exchange sono domiciliati nell’UE o nel SEE.