Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/110: Trasposizione della misura di protezione dell’infrastruttura delle borse alla LInFi · 16 pagine
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Modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria – Riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera
resto i processi di riconoscimento sono già ben consolidati e la procedura da mettere in atto in tal senso rimane identica a quella prevista dall’ordinanza.
Tutti gli operatori del mercato, sia in Svizzera sia all’estero, avrebbero convenienza a che il commercio di titoli non fosse soggetto a restrizioni né in Svizzera né nell’UE o in qualsiasi altro Paese. Per questo la concessione illimitata dell’equivalenza delle borse da parte dell’UE resta l’obiettivo primario del Consiglio federale che oltretutto, a questo proposito, ha ripetutamente sottolineato come la Svizzera adempia tutti i requisiti per ottenere una proroga a tempo indeterminato dell’equivalenza delle borse da parte della Commissione europea18.
Se l’UE dovesse concedere nuovamente l’equivalenza delle borse, le disposizioni rimarrebbero comunque in vigore ma all’atto pratico senza produrre più effetto. Concretamente, il Consiglio federale andrebbe a modificare l’elenco di cui all’articolo 41c dell’avamprogetto, analogamente alla procedura adottata nei confronti del Regno Unito nel mese di febbraio 2021 sulla base dell’ordinanza vigente. Di conseguenza, anche tutte le sedi di negoziazione ubicate nell’UE adempirebbero i requisiti necessari per il nuovo riconoscimento, che verrebbe loro accordato dalla FINMA senza che venga presentata alcuna domanda; anche in questo caso, la procedura sarebbe analoga a quella seguita nei confronti del Regno Unito. Del resto si procederebbe in maniera analoga anche qualora gli obblighi relativi alla negoziazione di titoli secondo il diritto dell’UE previsti nel MiFIR venissero aboliti o modificati in maniera da non pregiudicare più significativamente il commercio di titoli di partecipazione presso sedi di negoziazione svizzere.
Malgrado la proposta trasposizione nel diritto ordinario, la misura di protezione mantiene, a detta del Consiglio federale, un carattere straordinario e fondamentalmente temporaneo. Nel caso concreto di applicazione della mancata equivalenza delle borse da parte dell’UE, il Consiglio federale resta fiducioso del fatto che nel lungo termine la misura di protezione non sarà più necessaria. Per questo motivo appare opportuno limitarne ulteriormente la durata di validità.
L’obbligo di riconoscimento previsto all’articolo 41a dell’avamprogetto deve pertanto essere limitato per ora a un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore. Poiché però alla data attuale non è possibile stabilire con assoluta certezza per quanto tempo questa disposizione sarà necessaria, si propone di delegare al Consiglio federale la competenza a prorogare il termine di validità dell’obbligo di riconoscimento per periodi di tempo successivi non superiori ai cinque anni. Così facendo si può essere certi che la misura mantenga il proprio carattere di misura di protezione temporanea e in futuro possa reagire agli eventuali cambiamenti intervenuti a livello di diritto dei mercati finanziari internazionali. Rispetto ai mercati finanziari si può in questo modo creare prontamente certezza del diritto, elemento, questo, di fondamentale importanza per il loro corretto funzionamento.
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Art. 41a Obbligo di riconoscimento
Questa disposizione prevede l’obbligo di riconoscimento per le sedi di negoziazione (segnatamente le borse, chiamate «mercati regolamentati» all’interno dell’UE, e i sistemi multilaterali di negoziazione) con sede all’estero. L’obbligo di riconoscimento viene ripreso tale quale dall’ordinanza e, in tale contesto, fatto unicamente oggetto di adeguamenti formali.
L’obbligo di riconoscimento completa quello attualmente in vigore previsto dall’articolo 41 LInFi. Entrambi gli obblighi di riconoscimento sussistono in maniera parallela e indipendente tra loro. Una sede di negoziazione con sede all’estero deve ottenere quindi al massimo due riconoscimenti: quello previsto dall’articolo 41 LInFi, se la sede di negoziazione estera accorda
18 Cfr. tra numerosi, il comunicato stampa del Consiglio federale del 30 novembre 2018 «Il Consiglio federale pone in vigore una misura per proteggere l’infrastruttura delle borse svizzere».