Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/110: Trasposizione della misura di protezione dell’infrastruttura delle borse alla LInFi · 16 pagine
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Modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria – Riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera
Riepilogando: la misura di protezione serve a impedire la potenziale fuga di importanti volumi di compravendita dalla piazza borsistica svizzera e a tutelare l’operatività di quest’ultima, essenziale per il buon funzionamento della piazza finanziaria svizzera. In un’ottica più ampia, questo consente alle imprese svizzere di accedere più facilmente ai mercati dei capitali e di conseguenza rappresenta un vantaggio per tutta l’economia svizzera.
5.3 I possibili rischi derivanti dalla proroga della misura di protezione
Quando è stata presa in considerazione l’introduzione della misura di protezione si è in certa misura discusso anche dei rischi che questa avrebbe potuto comportare, in particolare l’esodo di società già quotate in Svizzera o delle nuove ammissioni alla quotazione (per es. le IPO). Ad oggi, il DFF non è a conoscenza di alcun caso concreto di revoca di imprese svizzere dalle negoziazioni presso il SIX Swiss Exchange o di trasferimento all’estero di ammissioni a quotazione che possa essere ricondotto alla misura di protezione. Inoltre, malgrado la trasposizione nel diritto ordinario, la regolamentazione proposta prevede una limitazione nel tempo, cosa che conferma il carattere temporaneo della misura di protezione. In questo modo, per eventuali ammissioni a quotazione non cambia il carattere della misura di protezione, e le imprese non devono quindi procedere ad alcuna nuova valutazione della stessa.
Occorre osservare che la misura di protezione limita la possibilità per le imprese con sede in Svizzera di sollecitare una nuova doppia quotazione presso una borsa svizzera e una borsa di una delle Giurisdizioni di cui all’articolo 41b capoverso 1 lettera b dell’avamprogetto. A essere interessato è però semmai soltanto un numero ridotto di imprese, tanto più che, nell’ottica della tutela dei diritti acquisiti, le doppie quotazioni già esistenti sono state escluse e restano comunque possibili nuove doppie quotazioni presso una borsa svizzera e una borsa per esempio negli USA o nel Regno Unito. Il DFF è a conoscenza di un unico caso in cui un’impresa abbia rinunciato a una quotazione secondaria in Svizzera sulla base della misura di protezione.
5.4 Ripercussioni per l’UE
Dato che la Commissione europea non ha più prorogato l’equivalenza delle borse, le sedi di negoziazione nell’UE non possono più ottenere il riconoscimento da parte della Svizzera, perché, così facendo, l’UE pone restrizioni ai suoi partecipanti al mercato per il commercio, presso sedi di negoziazione svizzere, di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera e pregiudica notevolmente il commercio di questi titoli presso sedi di negoziazione svizzere. A partire dal 1° luglio 2019, alle sedi di negoziazione nell’UE è quindi vietato offrire o permettere il commercio di determinati titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera.
In termini economici, la maggior parte delle sedi di negoziazione nell’UE e l’UE nel suo complesso non sono state colpite quasi per nulla dall’introduzione dell’obbligo di riconoscimento, in considerazione della quota ridotta di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera da loro gestita rispetto al volume complessivo delle negoziazioni di titoli. Il fatto di mantenere in vigore la misura non comporta nessuna conseguenza per le sedi di negoziazione nell’UE rispetto alla situazione odierna.
La misura ha come unico scopo quello di salvaguardare l’operatività della piazza borsistica svizzera. Essa crea una base grazie alla quale le imprese di investimento dell’UE possono continuare a negoziare, presso sedi di negoziazione svizzere, azioni di società con sede in Svizzera senza la proroga dell’equivalenza delle borse. Questo dovrebbe essere nell’interesse anche degli operatori dell’UE dato che per le azioni svizzere la liquidità più grande si trova presso le sedi di negoziazione svizzere.
Al momento non si prevede che l’UE possa riconoscere nel breve termine l’equivalenza delle borse. Questo riconoscimento resta però l’obiettivo auspicato e la Svizzera continuerà a impegnarsi anche in futuro per non essere discriminata e trattata diversamente da altri Stati terzi nel quadro della procedura di equivalenza dell’UE. Sulla base di queste premesse, la proposta proroga della misura di protezione appare in sintonia con l’agenda di politica europea del Consiglio federale.