Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/110: Trasposizione della misura di protezione dell’infrastruttura delle borse alla LInFi · 16 pagine
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Modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria – Riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera
5.5 Ripercussioni per il Regno Unito
Il Regno Unito ha riconosciuto l’equivalenza della regolamentazione delle borse svizzere con decorrenza dal 3 febbraio 2021. Da quella data le imprese di investimento domiciliate nel Regno Unito hanno potuto riprendere le negoziazioni presso le sedi di negoziazione svizzere a prescindere dalla misura di protezione svizzera e senza le limitazioni imposte dagli obblighi relativi alla negoziazione di titoli previsti anche dal diritto britannico (si veda anche il n. 1.1.2). Contestualmente ha potuto riprendere anche il commercio di azioni svizzere presso sedi di negoziazione britanniche.
La trasposizione della regolamentazione contenuta nell’ordinanza nel diritto ordinario non influisce sulle normali relazioni di borsa tra il Regno Unito e la Svizzera. Il progetto non ha quindi ripercussioni nei rapporti con il Regno Unito. Come non avrebbe ripercussioni dirette sul rapporto tra la Svizzera e il Regno Unito neanche la decadenza della misura di protezione.
5.6 Ripercussioni per altre Giurisdizioni (per es. gli USA)
I titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera sono negoziati anche presso sedi di negoziazione negli USA – per esempio presso i «national securities exchange» o i cosiddetti «alternative trading system» (ATS) – e presso varie sedi di negoziazione in altri Paesi al di fuori dell’UE. Per quanto a conoscenza del DFF, alla data odierna non vi sono né negli Stati Uniti né in nessun altro Paese al di fuori dell’UE norme che pongono restrizioni ai partecipanti al mercato del commercio di titoli di partecipazione presso sedi di negoziazione svizzere pregiudicando così notevolmente il commercio di titoli di partecipazione svizzeri presso sedi di negoziazione svizzere. Di conseguenza, con effetto dal 1° gennaio 2019 sedi di negoziazione (incluse ATS) domiciliate per esempio negli Stati Uniti hanno tempestivamente ottenuto dalla FINMA un riconoscimento come previsto dall’ordinanza, senza la necessità di presentare al-
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cuna domanda e per loro senza alcun aggravio di costi. La regolamentazione proposta garantisce che la validità di questi riconoscimenti sia a tempo indeterminato, permettendo ancora una volta di evitare costi supplementari.
All’atto pratico, non solo l’ordinanza non ha avuto nessuna conseguenza per queste sedi di negoziazione, ma non se ne prevedono neanche in seguito alla sua trasposizione nel diritto ordinario. Tutte queste sedi di negoziazione possono continuare a offrire e permettere il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera a tempo indeterminato e senza che lo stesso sia pregiudicato.
La stessa regola vale anche per tutte le altre sedi di negoziazione estere presso cui vengono negoziati titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera che non sono domiciliate in una Giurisdizione di cui all’articolo 41b capoverso 1 lettera b dell’avamprogetto e che sottostanno a una regolamentazione e a vigilanza adeguate. Quest’ultimo requisito dovrebbero in linea di principio adempierlo tutte le sedi di negoziazione estere importanti. In particolare, il requisito di una regolamentazione e vigilanza adeguate è soddisfatto da tutte le sedi di negoziazione domiciliate in Giurisdizioni in cui una sede di negoziazione ha già ottenuto un ricono-
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scimento della FINMA ai sensi dell’articolo 41 LInFi. Nel caso in cui una sede di negoziazione non dovesse figurare nell’elenco della FINMA delle sedi di negoziazione riconosciute, la sede di negoziazione interessata o altri operatori del mercato lo possono comunicare alla FINMA. All’occorrenza, la FINMA provvederà ad aggiornare l’elenco.
Inoltre, all’atto pratico la misura di protezione non ha sostanzialmente alcun effetto sulle negoziazioni fuori borsa (OTC) di titoli di partecipazione svizzeri. Una deroga a questo principio
19 L’elenco delle sedi di negoziazione estere riconosciute dalla FINMA in virtù dell’ordinanza può essere consultato all’indirizzo www.finma.ch > FINMA Public > Istituti, persone e prodotti autorizzati > Elenco delle sedi di negoziazione estere riconosciute secondo l'ordinanza del Consiglio federale del 30 novembre 2018 concernente il riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera. Al 1° ottobre 2021 nell’elenco figurano 29 sedi di negoziazione riconosciute negli Stati Uniti, undici nel Regno Unito e quattro in altri Paesi esteri al di fuori dell’Unione europea.
20 L’elenco delle sedi di negoziazione estere riconosciute dalla FINMA ai sensi dell’art. 41 LInFi può essere consultato all’indirizzo www.finma.ch > FINMA Public > Istituti, persone e prodotti autorizzati > Elenco dei partecipanti esteri autorizzati, delle infrastrutture del mercato finanziario svizzere e delle infrastrutture del mercato finanziario estere riconosciute.