Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/110: Trasposizione della misura di protezione dell’infrastruttura delle borse alla LInFi · 16 pagine

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Modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria – Riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera

Compendio

Il 30 novembre 2018 il Consiglio federale ha adottato, fondandosi direttamente sull’arti-

colo 184 della Costituzione federale (Cost.), la misura di protezione dell’infrastruttura

delle borse svizzere (misura di protezione), dopo che fino a quel momento la Commissione europea non aveva prorogato l’equivalenza delle borse svizzere. Tale misura ga-

rantisce che le imprese di investimento dell’Unione europea (UE) possano continuare a negoziare azioni svizzere presso sedi di negoziazione svizzere anche in assenza dell’equivalenza delle borse da parte dell’UE. La durata di validità dell’ordinanza era stata fissata al 31 dicembre 2021 e il Consiglio federale può prorogarla soltanto una

volta. Affinché la misura di protezione non decada senza essere sostituita, con il presente progetto il Consiglio federale ne propone l’integrazione nella legge sull’infrastrut-

tura finanziaria.

Situazione iniziale

Conformemente agli obblighi relativi alla negoziazione di titoli secondo il diritto dell’UE, in linea di principio le imprese di investimento dell’UE possono negoziare azioni solo presso sedi di negoziazione ubicate all’interno dell’UE o in Giurisdizioni riconosciute come equivalenti dall’UE (la cosiddetta equivalenza delle borse). Sostanzialmente, gli obblighi relativi alla negoziazione di titoli secondo il diritto dell’UE si applicano alle azioni ammesse al commercio in una borsa dell’UE o negoziate presso una sede di negoziazione ubicata all’interno della stessa UE. Se i suddetti obblighi interessano anche azioni svizzere negoziate sulle borse svizzere, le imprese di investimento dell’UE possono negoziare queste azioni presso sedi di negoziazione svizzere soltanto se l’Unione europea (UE) riconosce le borse svizzere come equivalenti. In virtù di quanto precede, il 30 novembre 2018 il Consiglio federale ha adottato la misura di protezione dell’infrastruttura delle borse svizzere (misura di protezione), dopo che fino a quel momento la Commissione europea non aveva prorogato l’equivalenza delle borse svizzere.

Nel dicembre 2018 la Commissione europea ha prorogato l’equivalenza delle borse fino a fine giugno 2019, rifiutando tuttavia in seguito di concedere ogni ulteriore proroga; la data del 30 giugno 2019 ha decretato così la fine dell’equivalenza delle borse. Di conseguenza, il 1° luglio 2019 il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha attivato la misura di protezione nei confronti dell’UE e dei suoi Stati membri. Questa misura garantisce che le imprese di investimento dell’Unione europea (UE) possano continuare a negoziare azioni svizzere presso sedi di negoziazione svizzere anche in assenza dell’equivalenza delle borse da parte dell’UE. Poiché quest’ultima è tuttora assente, l’importanza della misura di protezione nei confronti dell’UE resta notevole e qualora dovesse venir meno si verrebbe a creare una situazione di considerevoli rischi e incertezze.

La misura di protezione è stata adottata dal Consiglio federale sotto forma di ordinanza fondata direttamente sull’articolo 184 capoverso 3 Cost. Una simile ordinanza richiede che venga stabilito un termine di validità adeguato: nel caso concreto si è fissata la data del 31 dicembre 2021, successivamente prorogata dal Consiglio federale con decisione del 17 novembre 2021. L’Assemblea federale è ora chiamata a presentare una legge entro sei mesi (nello specifico entro il 30 giugno 2022), trascorsi i quali l’ordinanza perderà automaticamente ogni validità.

Contenuto del progetto

Scopo di questa misura di protezione è salvaguardare l’infrastruttura delle borse svizzere quale importante elemento della piazza finanziaria svizzera, e mantenerne la piena operatività. In particolare si vogliono limitare gli effetti negativi che la mancata proroga del riconoscimento dell’equivalenza delle borse da parte dell’UE rischia di produrre sulla piazza borsistica, finanziaria ed economica della Svizzera.

La regolamentazione proposta, che nei suoi tratti fondamentali corrisponde all’ordinanza in vigore, sortisce i suoi effetti di protezione permettendo il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera presso sedi di negoziazione estere soltanto se il diritto del mercato finanziario dello Stato estero di pertinenza non contiene disposizioni restrittive tali da