Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/110: Trasposizione della misura di protezione dell’infrastruttura delle borse alla LInFi · 16 pagine

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Modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria – Riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera

interviene se la transazione coinvolge una sede di negoziazione domiciliata in una Giurisdizione di cui all’articolo 41b capoverso 1 lettera b dell’avamprogetto (per es. se questa sede di negoziazione rende possibile la transazione).

5.7 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni non si prevede pressoché nessuna ripercussione, tanto più che la regolamentazione proposta mantiene in massima parte lo status quo già determinato dall’ordinanza. Per contro, se la misura di protezione non dovesse essere prorogata mediante trasposizione nel diritto ordinario, si dovranno mettere in conto ripercussioni negative dirette per la piazza borsistica svizzera (si veda il precedente n. 5.2). Indirettamente inoltre si dovrebbe mettere in conto un indebolimento della piazza finanziaria nel suo complesso, che a sua volta porterebbe nel lungo termine a un calo delle entrate fiscali da parte delle imprese che operano nella piazza finanziaria svizzera.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Il presente progetto si fonda sugli articoli 95 e 98 Cost. Per le condizioni quadro legali per la trasposizione di un’ordinanza del Consiglio federale fondata sull’articolo 84 Cost. nel diritto ordinario si rimanda al numero 1.1.4.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.

6.3 Forma dell’atto

Il progetto contiene importanti norme di diritto, che devono essere emanate sotto forma di legge federale ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. Le revisioni proposte si inseriranno pertanto nel quadro della normale procedura legislativa. Per le condizioni quadro legali per la trasposizione di un’ordinanza del Consiglio federale fondata sull’articolo 84 Cost. nel diritto ordinario si rimanda al numero 1.1.4.

6.4 Delega di competenze legislative

La regolamentazione proposta contiene in un punto una delega di competenze legislative, segnatamente la competenza del Consiglio federale a prorogare il termine di validità dell’obbligo di riconoscimento (si vedano le disposizioni finali del presente progetto). Dal punto di vista della sua portata, la delega è chiaramente limitata alla durata della validità e legata al criterio della necessità. In determinate circostanze, inoltre, può essere richiesta una decisione molto rapida in proposito, per poter reagire agli sviluppi a livello internazionale e creare la certezza del diritto necessaria per il corretto funzionamento del mercato finanziario.

Per il resto il presente progetto regolamenta le fattispecie rilevanti a livello di legge, cosicché non vi è nessuna ulteriore delega di competenze legislative.