Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/110: Trasposizione della misura di protezione dell’infrastruttura delle borse alla LInFi · 16 pagine

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Modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria – Riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera

in concomitanza con la Brexit, l’ESMA ha modificato la propria interpretazione degli obblighi relativi alla negoziazione di titoli secondo il diritto dell’UE limitandone significativamente il campo di applicazione nel rapporto con la Gran Bretagna, rispetto all’interpretazione originaria. Per questi motivi, per il Regno Unito l’equivalenza delle borse risulta essere meno importante di quanto non lo sia per la Svizzera, dove la maggior parte delle negoziazioni di titoli presso il SIX Swiss Exchange avviene a opera di imprese di investimento estere. Attualmente quindi non si conosce nessun altro Paese che abbia adottato provvedimenti analoghi alla misura di protezione.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

Lo scopo della normativa proposta, analogo a quello dell’ordinanza attualmente in vigore, è di salvaguardare l’infrastruttura delle borse svizzere quale importante elemento della piazza finanziaria svizzera e mantenerne la piena operatività. Si vogliono in questo modo limitare gli effetti negativi che la mancata proroga del riconoscimento dell’equivalenza delle borse da parte dell’UE rischia di produrre sulla piazza borsistica, finanziaria ed economica della Svizzera. L’ordinanza crea fra l’altro una base che consente alle imprese di investimento dell’UE di continuare a negoziare azioni svizzere nelle borse svizzere nonostante sia venuta a mancare l’equivalenza delle borse.

Il Consiglio federale prosegue nel suo impegno in favore di una concessione illimitata dell’equivalenza delle borse in quanto considera questa soluzione nettamente preferibile e la migliore per tutte le parti interessate. La trasposizione dell’attuale ordinanza nel diritto ordinario non cambia nulla al riguardo. Il progetto è quindi concepito in maniera da non produrre in pratica più alcun effetto sugli operatori del mercato in caso di concessione dell’equivalenza delle borse da parte dell’UE o di abolizione degli obblighi relativi alla negoziazione di titoli secondo il diritto dell’UE. La sua validità è inoltre limitata nel tempo (si veda in proposito il successivo n. 3.2).

I titoli di partecipazione (per es. azioni) di società con sede in Svizzera sono negoziati non solo presso sedi di negoziazione ubicate in Svizzera ma – in misura maggiore rispetto alle azioni di società domiciliate in molte altre Giurisdizioni – anche presso sedi di negoziazione ubicate all’estero. Questo può far sì che il diritto di un mercato finanziario estero possa ripercuotersi sulle infrastrutture del mercato finanziario svizzero. Di norma, simili ripercussioni transfrontaliere del diritto di un mercato finanziario estero non sortiscono conseguenze particolarmente negative sull’infrastruttura delle borse svizzere. In casi particolari però il diritto di un mercato finanziario estero può influire sfavorevolmente se non addirittura pregiudicare l’operatività dell’infrastruttura delle borse svizzere.

La regolamentazione proposta, che nei suoi tratti fondamentali corrisponde all’ordinanza in vigore, sortisce i suoi effetti di protezione permettendo il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera presso sedi di negoziazione estere soltanto se il diritto del mercato finanziario dello Stato estero di pertinenza non contiene disposizioni restrittive tali da pregiudicare significativamente il commercio di questi titoli presso sedi di negoziazione svizzere. L’unico caso, fino ad ora, di applicazione di questo effetto di protezione è quello che riguarda il mancato riconoscimento dell’equivalenza delle borse da parte dell’UE.

Come precedentemente spiegato, in linea di principio le imprese di investimento dell’UE possono negoziare azioni solo presso sedi di negoziazione ubicate nell’UE o in Giurisdizioni riconosciute come equivalenti dalla Commissione europea (si veda il precedente numero 1.1). Gli obblighi relativi alla negoziazione di titoli secondo il diritto dell’UE si applicano alle azioni ammesse al commercio (anche) in una borsa dell’UE o che vengono negoziate presso una sede di negoziazione dell’UE, e quindi riguardano potenzialmente anche molte azioni di società svizzere. Senza equivalenza delle borse alle imprese di investimento dell’UE è quindi fatto sostanzialmente divieto di continuare a negoziare azioni interessate dagli obblighi relativi alla negoziazione di titoli secondo il diritto dell’UE presso sedi di negoziazione svizzere. Se venissero a mancare i volumi di compravendita garantiti dalle imprese di investimento dell’UE le