Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/110: Trasposizione della misura di protezione dell’infrastruttura delle borse alla LInFi · 16 pagine

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Modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria – Riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera

ripercussioni negative sul commercio di azioni di società con sede in Svizzera presso sedi di negoziazione svizzere, e di conseguenza sull’intera infrastruttura delle borse svizzere quale importante elemento della piazza finanziaria svizzera, sarebbero considerevoli. A più lungo termine, si rischierebbero anche notevoli ripercussioni negative sul finanziamento delle imprese in Svizzera.

L’effetto della misura di protezione in riferimento alla mancata proroga del riconoscimento dell’equivalenza delle borse da parte dell’UE è il seguente: se le azioni di società con sede in Svizzera non sono ammesse al commercio in una borsa dell’UE né vengono negoziate presso una sede di negoziazione dell’UE, ai sensi dell’articolo 23 paragrafo 1 MiFIR gli obblighi relativi alla negoziazione di titoli secondo il diritto dell’UE non hanno effetto per queste azioni e di conseguenza non è più necessaria l’equivalenza delle borse. Ai sensi dell’articolo 23 paragrafo 1 lettera a MiFIR la stessa regola si applicherebbe anche nel caso in cui, pur sussistendo un determinato volume di negoziazioni di azioni svizzere presso sedi di negoziazione dell’UE, questo commercio di azioni si svolgesse in maniera non sistematica, ad hoc, irregolare e saltuaria. Da quando, il 30 giugno 2019, è venuta a decadere l’equivalenza delle borse, la misura di protezione punta di conseguenza ad azzerare qualsiasi commercio all’interno dell’UE di titoli di partecipazione (segnatamente azioni) di società con sede in Svizzera che comporti obblighi in relazione alla negoziazione dei titoli. Questo obiettivo è conseguibile perché il commercio di titoli di partecipazione svizzeri presso sedi di negoziazione estere è soggetto a un obbligo di riconoscimento e, affinché queste sedi di negoziazione siano riconosciute, il diritto del mercato finanziario estero in questione non deve influire in misura eccessivamente negativa sul commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera presso sedi di negoziazione in Svizzera.

La misura di protezione costituisce quindi una base grazie alla quale dal 1° luglio 2019, anche in assenza dell’equivalenza delle borse da parte dell’UE, le imprese di investimento dell’UE possono continuare a negoziare azioni svizzere presso sedi di negoziazione svizzere, senza per questo violare gli obblighi relativi alla negoziazione di titoli secondo il diritto dell’UE.

3.2 Questioni attuative e diritto transitorio

La competenza per l’esecuzione della legge del 19 giugno 201516 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi) è in capo alla FINMA (art. 1 cpv. 1 lett. h legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari17[LFINMA]). La FINMA ha competenza anche in materia di vigilanza (art. 3 lett. a LFINMA). Come avviene per tutte le leggi sui mercati finanziari, l’esercizio, intenzionale o frutto di un comportamento negligente, di un’attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione senza la corrispondente autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione è passibile di sanzioni penali (art. 44 LFINMA). Questa regola riguarda in linea di principio anche l’obbligo di riconoscimento delle sedi di negoziazione estere ai sensi dell’articolo 41a dell’avamprogetto. Le sanzioni penali applicabili in questo caso possono colpire sia la sede di negoziazione estera sia i suoi organi responsabili (per es. la Direzione, il Consiglio di amministrazione). Lo spazio edittale dell’articolo 44 LFINMA contempla una pena detentiva fino a tre anni in caso di comportamento intenzionale o una sanzione pecuniaria o multa in caso di comportamento negligente.

L’obbligo di riconoscimento proposto all’articolo 41a dell’avamprogetto corrisponde in larga misura all’obbligo di riconoscimento previsto dall’ordinanza in vigore, è in particolare soggetto alle stesse condizioni e non impone alcun nuovo obbligo. Pertanto le sedi di negoziazione estere che al momento dell’entrata in vigore della presente legge hanno già ottenuto il riconoscimento della FINMA ai sensi dell’ordinanza non necessitano di alcun nuovo riconoscimento, come d’altronde espressamente stabilito nelle disposizioni transitorie. Poiché tutte le sedi di negoziazione estere importanti sono già state riconosciute ai sensi dell’ordinanza e non hanno quindi bisogno di ottenere un nuovo riconoscimento, gli oneri che l’introduzione di questa legge pone a carico sia della FINMA sia delle sedi di negoziazione interessate sono trascurabili. Del

16 RS 958.1

17 RS 956.1