Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/110: Trasposizione della misura di protezione dell’infrastruttura delle borse alla LInFi · 16 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
Modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria – Riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera
La trasposizione della misura di protezione nel diritto ordinario appare ora opportuna, per i motivi espressi in precedenza.
2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
La Svizzera non ha alcuna limitazione alla negoziazione di titoli paragonabile agli obblighi relativi alla negoziazione di titoli secondo il diritto dell’UE (su quest’ultimo tema, si veda il precedente n. 1). Lo stesso dicasi per molte altre Giurisdizioni con rinomate piazze finanziarie, per esempio gli Stati Uniti o Hong Kong. Oltre all’UE, in pratica solo il Regno Unito ha ancora obblighi paragonabili in relazione alla negoziazione di titoli, obblighi che oggi ritroviamo nel diritto britannico a seguito del recepimento del diritto comunitario nel quadro dello European Union (Withdrawal) Act 2018. Tuttavia, nel luglio 2021, nel quadro dell’attuale revisione delle leggi sulle transazioni di borsa, il Regno Unito ha pubblicato un documento di discussione in base al quale gli obblighi relativi alla negoziazione di titoli previsti nel diritto britannico devono essere nuovamente aboliti.10 Se questa proposta dovesse concretizzarsi, l’UE sarebbe l’unico spazio giuridico rilevante a prevedere simili obblighi in materia di negoziazione di titoli. Diversamente dagli obblighi relativi alla negoziazione di derivati, ampiamente diffusi sul piano internazionale, non esistono neanche norme internazionalmente vincolanti che impongano obblighi in materia di negoziazione di titoli.
Le autorità dell’Unione europea sono consapevoli degli aspetti che gli obblighi relativi alla negoziazione di titoli secondo il diritto dell’UE comportano sul piano internazionale. Nel novembre 2017 l’ESMA ha stabilito infatti che l’assenza di decisioni di equivalenza può causare problemi nel commercio di azioni di Paesi non facenti parte dell’UE.11 Alla luce di questa considerazione, la Commissione europea – afferma l’ESMA – sta preparando decisioni di equivalenza per le Giurisdizioni esterne all’UE, le cui azioni vengono sistematicamente e frequentemente negoziate nell’UE.12 Laddove invece la Commissione europea non adotta una decisione di equivalenza per determinate sedi di negoziazione in Giurisdizioni esterne all’UE, si deve presumere che il commercio di azioni ammesse al commercio in una borsa di tale Paese terzo non può essere considerato sistematico, regolare e frequente nell’UE.13 La stessa Commissione europea ha stabilito che gli obblighi relativi alla negoziazione di titoli secondo il diritto dell’UE si applicano a condizione che nell’UE il commercio delle azioni in questione rappresenti una quota significativa del volume complessivo delle negoziazioni.14
Finora l’UE ha concesso l’equivalenza delle borse agli Stati Uniti, a Hong Kong e all’Australia. Questi Paesi non sono quindi soggetti a limitazioni nella negoziazione di titoli analoghe a quelle che la mancata proroga dell’equivalenza delle borse da parte dell’UE ha comportato per la Svizzera. D’altronde neanche il Regno Unito, oltre alla Svizzera, ha finora ottenuto tale equivalenza.15 La situazione del Regno Unito però si differenzia da quella della Svizzera, segnatamente per il fatto che nel Regno Unito la maggior parte delle azioni sono negoziate presso sedi di negoziazione ubicate nel Regno Unito da imprese di investimento ivi domiciliate. Inoltre,
10 UK Wholesale Markets Review: a consultation, documento consultabile all’indirizzo https://www.gov.uk/government/consultations/uk-wholesale-markets-review-a-consultation
11 «ESMA is aware that the scope of the trading obligation in Article 23, and the absence of the relevant equivalence decisions, might cause issues for investment firms that wish to undertake trades in non-EEA shares in the primary listing venues of such shares. ESMA and the European Commission are working closely together to resolve those issues.» (cfr. FAQ dell’ESMA del 13.11.2017, consultate sul sito www.esma.europa.eu; aggiornate al 29.11.2018, attualmente non più disponibili online).
12 «While the Commission is preparing equivalence decisions for the non-EU jurisdictions whose shares are traded systematically and frequently in the EU, the absence of an equivalence decision taken with respect to a particular third country's trading venues indicates that the Commission has currently no evidence that the EU trading in shares admitted to trading in that third country's regulated markets can be considered as systematic, regular and frequent» (cfr. FAQ dell’ESMA del 13.11.2017, consultate sul sito www.esma.europa.eu; aggiornate al 29.11.2018, attualmente non più disponibili online)
13 Cfr. art. 23 cpv. 1 lett. a MiFIR e le FAQ dell’ESMA del 13.11.2017 (consultate sul sito www.esma.europa.eu; aggiornate al 29.11.2018, attualmente non più disponibili online).
14 «The EU trading obligation applies to shares listed on both exchanges in the recognised countries and in the EU ("dual listings"), on condition that trading in the EU constitutes a significant percentage of the share's global trading volume» (cfr. Comunicato stampa della Commissione europea del 13.12.2017, consultabile all’indirizzo: http://europa.eu/rapid/middayexpress-13-12-2017.htm?locale=en#18; aggiornato al 29.11.2018)
15 Un prospetto delle equivalenze concesse dall’UE è disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/overview-table-equivalence-decisions_en.pdf