Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 14 pagine
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Riferimento/n. fascicolo: COO.2180.101.7.666728
Modifiche dell’ordinanza RIPOL e dell’ordinanza SIMIC
Una segnalazione a livello europeo nel SIS presuppone che sia stata prima inserita in RIPOL o nel SIMIC una segnalazione a livello nazionale.
Per poter inserire nel SIS le nuove categorie di segnalazioni di polizia, è stato rivisto l’articolo 15 LSIP, che costituisce la base legale di RIPOL. A livello di ordinanza, occorre adeguare secondo la nuova disposizione segnatamente i diritti di accesso delle autorità e i campi di dati nell’allegato delle ordinanze.
Inoltre, le decisioni di rimpatrio, i divieti d’entrata e le espulsioni disposti dalle autorità migratorie saranno in futuro registrati solo in SIMIC e non più in RIPOL e poi trasmessi all’N-SIS. L’ordinanza SIMIC deve essere adeguata di conseguenza.
Modifica dell’OASA e dell’ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica
Il decreto federale SIS3 prevede che la SEM possa elaborare dati segnaletici di natura biometrica e che il Consiglio federale sia autorizzato a disciplinare la divulgazione o la trasmissione di tali dati (cfr. art. 354 cpv. 2 e 4 CP). In questo contesto viene quindi rivista l’ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica. L’OASA e l’ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica sono adeguate anche in virtù delle modifiche dell’articolo 354 CP e dell’articolo 68a LStrI. Queste ordinanze regolano la registrazione dei dati biometrici e la loro trasmissione all’N-SIS in caso di segnalazioni SIS relative al rimpatrio o al rifiuto d’entrata.
3 Elenco dei partecipanti alla consultazione
L’elenco dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni che hanno partecipato alla consultazione è riportato nell’allegato. Tutti i pareri, compresi quelli dei privati, sono disponibili al pubblico.
4 Svolgimento della procedura di consultazione e panoramica dei risultati
4.1 Osservazioni preliminari
Il rapporto sui risultati mostra quali nuove disposizioni sono state accolte positivamente, negativamente o con scetticismo dai partecipanti alla consultazione e se ci sono proposte di modifica. Si parte dal presupposto che i partecipanti che accolgono il progetto in linea di massima accettino tutte le disposizioni proposte, tranne quelle espressamente rifiutate. Si parte invece dal presupposto che i partecipanti che respingono il progetto in linea di massima rifiutino tutte le disposizioni proposte, tranne quelle espressamente accolte.
Il presente rapporto costituisce una sintesi dei risultati della consultazione. Per le motivazioni dettagliate si rimanda alle versioni originali dei pareri.4
4.2 Sintesi dei risultati della consultazione
Le ordinanze definiscono i nuovi diritti di accesso al sistema da parte delle autorità. Pertanto, è stata effettuata una consultazione secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera d della legge sulla consultazione (LCo, RS 172.061).
Sono pervenuti 46 pareri relativi al progetto. Si sono espressi per scritto in totale di 26 Cantoni, quattro partiti, tre organizzazioni mantello, il Tribunale federale, il Tribunale amministrativo fe-
3 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) (disegno), FF 2020 3223.
4 Il rapporto sui risultati della consultazione è reperibile sotto www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2021 > DFGP.