Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 14 pagine

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Riferimento/n. fascicolo: COO.2180.101.7.666728

VS accoglie con particolare favore l’automatizzazione dei compiti e la creazione di interfacce che limitino l’intervento umano.

SZ vorrebbe che le responsabilità fossero chiaramente definite e che la congruenza delle registrazioni nei sistemi fosse assicurata attraverso l’interoperabilità, al fine di evitare molteplici inserimenti manuali di dati.

Oneri supplementari

FR approva il progetto, nonostante il carico di lavoro per fini essenzialmente statistici che comporta, senza che questo costituisca un vantaggio reale in termini di esecuzione dei compiti di allontanamento della Svizzera. ZG approva le modifiche d’ordinanza e soprattutto la parte legata alle statistiche sui rimpatri dei cittadini stranieri. Sottolinea il carico di lavoro supplementare previsto che, perlomeno per quello che lo concerne, dovrebbe restare entro limiti accettabili. UCS approva il progetto nonostante i compiti supplementari.

BL auspica che nel rapporto esplicativo (pag. 52) si menzioni il fatto che i dati biometrici devono essere registrati in AFIS e che il numero PCN deve essere inserito in SIMIC, il che costituisce un compito supplementare.

ASM prevede che le numerose registrazioni comporteranno un aumento significativo dei compiti. Ciononostante approva le registrazioni nel SIS così come le previste statistiche sui rimpatri e sull’espulsione in SIMIC.

4.4 Risultati relativi alla revisione dell’ordinanza N-SIS

Definizioni (art. 2 lett. o e allegato 1a relativo all’art. 2 lett. o)

NW si chiede se gli articoli 258, 260 e 279 capoversi 1 e 2 CP debbano essere considerati equivalenti ai reati di terrorismo nel diritto svizzero, dato che si tratta «solo» di delitti. In questo modo si crea un incomprensibile squilibrio nella qualificazione penale e nella categorizzazione di «reato di terrorismo». OW e CCPCS propongono quindi che la comminatoria per le fattispecie penali summenzionate sia adeguata in modo che siano ora classificate come crimini piuttosto che come delitti.

Il PS può approvare il progetto solo se si tiene conto delle sue richieste riguardo la definizione dei reati terroristici nell’articolo 2 lettera o dell’ordinanza N-SIS e nell’allegato 1a. In particolare, contesta il fatto che al progetto manca l’elemento contestuale dall’articolo 3 paragrafo 1 della direttiva (UE) 2017/541 e quindi nel diritto svizzero i reati di terrorismo siano definiti in modo troppo ampio. Pertanto, il PS auspica l’aggiunta all’allegato 1a delle parole: atti che, «per il modo o per il contesto in cui sono commessi, possono danneggiare gravemente un Paese o un’organizzazione internazionale».

Sistema di gestione delle pratiche e degli atti (art. 5 cpv. 3)

AsyLex chiede che l’accesso ai dati debba essere ben ponderato e motivato. Dovrebbe essere riservato solo alle autorità necessarie e competenti in modo da garantire la protezione dei dati.

Autorità con diritto di accesso (art. 7 cpv.1 lett. a n. 1, 5, 6, 8 e 9)

AsyLex critica il fatto che le autorità autorizzate ad accedere ai dati non sono nominate in termini di unità organizzative, ma solo in termini di compiti. Questo rappresenta una potenziale futura estensione dei diritti di accesso e rende più difficile la sorveglianza mediante appropriati meccanismi di controllo. Nel caso del numero 6, si chiede inoltre come possano essere garantite le prescrizioni della LPD riguardo ai dati degni di particolare protezione. AsyLex propone quindi che i servizi possano consultare soltanto i dati di cui hanno bisogno per svolgere il loro compito. In questo modo si rispetta il principio di proporzionalità.