Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 14 pagine
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Riferimento/n. fascicolo: COO.2180.101.7.666728
Autorità con diritto di accesso (art. 7 cpv. 1 lett. e)
BL, NW, OW e CCPCS chiedono l’adeguamento dell’AFD in base alle sue nuove strutture dopo l’entrata in vigore della nuova legge sui compiti d’esecuzione dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (LE-UDSC). In particolare, occorre tenere presente che il Corpo delle guardie di confine cesserà di essere incluso in questo termine.
Autorità con diritto di accesso (art. 7 cpv. 1 lett. l)
TI approva espressamente questa disposizione, che prevede un accesso delle autorità cantonali della migrazione all’N-SIS.
Diritti di accesso: Allegato 3 numero 1 lettera e:
BL, NW, OW e CCPCS chiedono, nella versione tedesca, un adeguamento da «A» a «B» per le autorità cantonali di perseguimento penale (sorveglianza discreta, controllo mirato, controllo d’indagine).
Compiti dell’ufficio SIRENE (art. 9 lett. p)
Nel rapporto esplicativo (cfr. pag. 15) si dice che l’ufficio SIRENE verifica la proporzionalità della segnalazione sulla base dell’articolo 9 lettera p dell’ordinanza N-SIS. Tuttavia, questo non risulta chiaramente nella disposizione stessa, per cui il PS chiede che questa verifica della proporzionalità sia menzionata esplicitamente.
Disposizioni generali (art. 10 segg.)
Dati supplementari concernenti determinate segnalazioni di persone (art. 11a lett. b n. 2 e lett. c)
ZH considera obsoleta la registrazione della decisione o della sentenza in caso di pericolo acuto e grave, poiché questi casi sono segnalati sulla base di un ordine della polizia cantonale (lett. b).
TI approva espressamente questa disposizione e la consegna degli elementi pertinenti ai fini delle segnalazioni di rimpatrio nel SIS. Analogamente deve essere indicato un eventuale collegamento con un divieto d’entrata (lett. c).
Trattamento di profili del DNA, dati dattiloscopici, tracce dattiloscopiche, fotografie e immagini del viso (art. 11b cpv. 2 lett. a)
ZH critica il fatto che la consultazione dei dati dattiloscopici sia limitata; nel contesto dell’interoperabilità (IOP) era stato comunicato che in futuro sarebbero stati consultati in via principale i dati dattiloscopici. Inoltre, non è chiaro cosa si intenda per «dati d’identità».
Ruolo della SEM (art. 15a)
ZH e ASM fanno notare che le autorità cantonali della migrazione non sono in grado di rispondere alle richieste dell’ufficio SIRENE entro 12 ore. Si era quindi convenuto che la SEM avrebbe assunto questo compito (cfr. art. 15a cpv. 1). Nei capoversi 2 e 3, tuttavia, è stato ora aggiunto che la SEM può chiedere informazioni dalle autorità segnalanti entro il termine previsto. Questi capoversi non devono però significare che ora le autorità migratorie siano obbligate a rispondere entro il termine previsto. Pertanto, il capoverso 2 dovrebbe essere scambiato con il capoverso 3 e l’attuale capoverso 2 dovrebbe essere modificato come segue: «All’occorrenza, la SEM può chiedere informazioni supplementari alle autorità segnalanti. Queste assicurano che l’informazione sia fornita il più rapidamente possibile.»