Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 14 pagine

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Riferimento/n. fascicolo: COO.2180.101.7.666728

Segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio

Condizione (art. 19a)

AsyLex teme che la regola secondo cui una segnalazione ai fini del rimpatrio può essere effettuata solo se è disponibile una decisione ufficiale valida per l’intero spazio Schengen, porterà in futuro un maggior numero di decisioni per l’intero spazio Schengen. Secondo AsyLex si dovrebbe quindi in ogni caso definire chiaramente l’adeguatezza, la rilevanza e l’importanza di una segnalazione nel SIS.

Procedura di segnalazione (art. 19b cpv. 1, 5 e 6) e compiti delle autorità competenti per la segnalazione (art. 19d cpv. 2)

SO fa notare che anche le autorità cantonali della migrazione avrebbero bisogno di accedere alle applicazioni eMAP e SIMIC, dato che dovrebbero mettere i documenti a disposizione di un altro Stato Schengen al più tardi 12 ore dopo aver ricevuto la domanda.

ZH, invece, chiede l’eliminazione delle autorità cantonali della migrazione e delle autorità competenti per l’espulsione dagli articoli 19b capoverso 5 e 21 capoverso 5.

TI approva espressamente la novità dell’inserimento delle decisioni di rimpatrio nel SIS tramite SIMIC e non più tramite RIPOL.

TI è favorevole a questa disposizione e al fatto che sia necessario inserire in SIMIC il numero PCN delle persone che devono lasciare lo spazio Schengen. Tuttavia, la responsabilità della trasmissione dei dati rimane di competenza della SEM (art. 19b cpv. 6).

Misure (art. 19c cpv. 1 e 2)

Per quanto riguarda l’articolo 19c capoverso 1, SO osserva che l’autorità cantonale segnalante dovrebbe sempre essere informata quando la segnalazione viene cancellata.

TI ritiene che la disposizione dell’articolo 19 capoverso 2 sia molto utile e permetta alle autorità cantonali della migrazione di prendere appropriate misure previste dalla LStrI quando una persona è registrata nel SIS.

Segnalazione di persone bisognose di protezione (art. 28 segg.)

AG e SO accolgono con favore il fatto che ora anche le persone bisognose di protezione potranno essere segnalate preventivamente nel SIS.

Ciononostante, AG chiede che, oltre a questa segnalazione, siano segnalate anche le altre misure di allontanamento della polizia ordinate o già esistenti. Inoltre, AG ritiene che la segnalazione dovrebbe essere ordinata su richiesta di un adulto capace di discernimento nonché su richiesta di una vittima della tratta di esseri umani conformemente all’ordine di fermo della polizia. In tutti gli altri casi dovrebbe continuare a essere richiesto un ordine giudiziario di segnalazione.

AsyLex accoglie con favore la possibilità di effettuare segnalazioni preventive delle persone bisognose di protezione, ma esprime scetticismo sul fatto che, come condizione per una tale segnalazione, sia prevista una decisione dell’autorità competente. Questo rallenterebbe la protezione delle persone interessate.

BL vorrebbe che il rapporto esplicativo (pag. 29) fosse integrato in modo che la richiesta volontaria possa essere ritirata in qualsiasi momento per proteggere la persona e che, una volta ritirato il consenso, non sia più ammissibile mantenere la segnalazione.