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Consultazione 2021/22: Revisione totale dell’ordinanza concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet), ora: ordinanza sui sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare) · 22 pagine
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3. sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso;
c. dati di sistema: dati che servono alla gestione e allʼadeguamento dei sistemi d’informazione alle esigenze esecutive;
d. dati utenti: dati di autenticazione, ruoli assegnati agli utenti e impostazioni di base per lʼutilizzo dei sistemi d’informazione.
2I cataloghi dei dati figurano negli allegati 1–3.
Sezione 3: Accesso ai dati, comunicazione dei dati e collegamento dei sistemi d’informazione
Art. 4 Servizi con diritto di accesso
1Nellʼambito dei loro compiti legali, i servizi seguenti possono trattare online i dati di ASAN, ARES e Fleko:
a. l’USAV e l’UFAG: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, la sicurezza degli alimenti per animali, la protezione dagli inganni, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile;
b. lʼAmministrazione federale delle dogane (AFD): per garantire, in relazione al trasferimento di merci nel o dal territorio doganale, la sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, la sicurezza degli alimenti per animali, la protezione dagli inganni, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile;
c. lʼUfficio federale dellʼambiente (UFAM): per garantire la salute e la protezione degli animali selvatici;
d. lʼUnità federale per la filiera alimentare (UFAL): per garantire la vigilanza sullʼesecuzione della legislazione in materia di salute di vegetali, alimenti per animali, epizoozie, protezione degli animali e derrate alimentari;
e. le autorità cantonali dʼesecuzione: per adempiere i compiti esecutivi nei settori della sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, della sicurezza degli alimenti per animali, della protezione dagli inganni, della salute e della protezione degli animali, di una produzione primaria ineccepibile nonché per adempiere i compiti cantonali in questi settori;
f. i terzi incaricati dalle autorità cantonali dʼesecuzione di adempiere i compiti esecutivi nei settori della salute e della protezione degli animali nonché della sicurezza delle derrate alimentari: per adempiere i compiti conformemente al loro incarico;
g. i laboratori riconosciuti ai sensi dell’articolo 312 OFE7: per adempiere ai loro obblighi di notifica;