Progetto

Consultazione 2021/22: Revisione totale dell’ordinanza concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet), ora: ordinanza sui sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare) · 22 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

3. sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso;

c. dati di sistema: dati che servono alla gestione e allʼadeguamento dei sistemi d’informazione alle esigenze esecutive;

d. dati utenti: dati di autenticazione, ruoli assegnati agli utenti e impostazioni di base per lʼutilizzo dei sistemi d’informazione.

2I cataloghi dei dati figurano negli allegati 1–3.

Sezione 3: Accesso ai dati, comunicazione dei dati e collegamento dei sistemi d’informazione

Art. 4 Servizi con diritto di accesso

1Nellʼambito dei loro compiti legali, i servizi seguenti possono trattare online i dati di ASAN, ARES e Fleko:

a. l’USAV e l’UFAG: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, la sicurezza degli alimenti per animali, la protezione dagli inganni, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile;

b. lʼAmministrazione federale delle dogane (AFD): per garantire, in relazione al trasferimento di merci nel o dal territorio doganale, la sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, la sicurezza degli alimenti per animali, la protezione dagli inganni, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile;

c. lʼUfficio federale dellʼambiente (UFAM): per garantire la salute e la protezione degli animali selvatici;

d. lʼUnità federale per la filiera alimentare (UFAL): per garantire la vigilanza sullʼesecuzione della legislazione in materia di salute di vegetali, alimenti per animali, epizoozie, protezione degli animali e derrate alimentari;

e. le autorità cantonali dʼesecuzione: per adempiere i compiti esecutivi nei settori della sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, della sicurezza degli alimenti per animali, della protezione dagli inganni, della salute e della protezione degli animali, di una produzione primaria ineccepibile nonché per adempiere i compiti cantonali in questi settori;

f. i terzi incaricati dalle autorità cantonali dʼesecuzione di adempiere i compiti esecutivi nei settori della salute e della protezione degli animali nonché della sicurezza delle derrate alimentari: per adempiere i compiti conformemente al loro incarico;

g. i laboratori riconosciuti ai sensi dell’articolo 312 OFE7: per adempiere ai loro obblighi di notifica;

7 RS 916.401