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Consultazione 2021/22: Revisione totale dell’ordinanza concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet), ora: ordinanza sui sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare) · 22 pagine
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Art. 10 Comunicazione di dati per scopi scientifici e statistici
LʼUSAV, lʼUFAG, lʼUFAL, lʼUFAM, lʼAFD e le autorità cantonali dʼesecuzione possono comunicare a terzi i dati di ASAN, ARES e Fleko per scopi scientifici e statistici. Questi dati devono essere resi anonimi prima della divulgazione.
Art. 11 Collegamento con altri sistemi d’informazione
ASAN, ARES e Fleko possono ottenere i dati da ciascuno degli altri due sistemi d’informazione e dai seguenti sistemi d’informazione:
a. sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi secondo gli articoli 2–5a dell’ordinanza del 23 ottobre 20139 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr);
b. sistema d’informazione per i dati di controllo secondo gli articoli 6–9 OSIAgr;
c. banca dati sul traffico di animali secondo l’ordinanza BDTA del 26 ottobre 201110.
d. registro delle imprese e degli stabilimenti secondo lʼordinanza del 30 giugno 199311 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti;
e. sistema dʼinformazione geografica secondo gli articoli 10–13 OSIAgr;
f. banca dati centrale secondo lʼarticolo 30 capoverso 2 LFE (banca dati sui cani);
g. sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria secondo l’ordinanza del 31 ottobre 201812 concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria.
Sezione 4: Compiti dell’USAV, servizi specializzati e comitato misto
Art. 12 Compiti dell’USAV
1L’USAV assicura la gestione di ASAN, ARES e Fleko. È responsabile dei sistemi d’informazione e adotta in particolare le misure necessarie alla gestione economica.
2L’USAV svolge inoltre i seguenti compiti:
a. conclude gli accordi con i fornitori di prestazioni che mettono a disposizione l’infrastruttura e i servizi informatici;
b. conclude gli accordi di utilizzazione con i Cantoni;
c. per ciascun sistema d’informazione gestisce un servizio specializzato;
d. allestisce il preventivo annuo e il conto annuale;