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Consultazione 2021/22: Revisione totale dell’ordinanza concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet), ora: ordinanza sui sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare) · 22 pagine
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h. i servizi specializzati: per garantire la gestione dei sistemi, concedere i diritti di accesso e fornire supporto agli utenti.
2Gli amministratori di ASAN, ARES e Fleko possono trattare online i dati anche per garantire la gestione dei sistemi, concedere i diritti di accesso e fornire supporto agli utenti.
Art. 5 Accesso ai dati di base
Se i compiti di cui allʼarticolo 4 lo esigono, le seguenti persone possono accedere online ai dati di base:
a. i collaboratori dellʼUSAV, dellʼUFAG, dellʼAFD, dellʼUFAM e dellʼUFAL;
b. i collaboratori delle autorità cantonali dʼesecuzione;
c. i collaboratori di terzi incaricati dalle autorità cantonali dʼesecuzione di adempiere i compiti esecutivi nei settori della salute e della protezione degli animali nonché della sicurezza delle derrate alimentari;
d. i collaboratori dei servizi specializzati e gli amministratori dei sistemi d’informazione.
Art. 6 Accesso ai dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione
1Se i compiti di cui allʼarticolo 4 lo esigono, le seguenti persone possono accedere online ai seguenti dati raccolti durante l’esecuzione:
a. i collaboratori dellʼUSAV, dellʼUFAG, dellʼAFD, dellʼUFAM e dellʼUFAL:
1. ai dati raccolti durante l’esecuzione inseriti dalle proprie autorità,
2. ai dati raccolti durante l’esecuzione inseriti dalle autorità cantonali dʼesecuzione nell’ambito dei loro obblighi di notifica;
b. i collaboratori delle autorità cantonali dʼesecuzione:
1. ai dati raccolti durante l’esecuzione inseriti dalle proprie autorità,
2. ai dati raccolti durante l’esecuzione da unità amministrative cantonali diverse dalle proprie;
c. i collaboratori di terzi incaricati dalle autorità cantonali dʼesecuzione di adempiere i compiti esecutivi nei settori della salute e della protezione degli animali nonché della sicurezza delle derrate alimentari: ai dati raccolti durante l’esecuzione, necessari ad adempiere ai compiti loro assegnati;
d. i collaboratori dei laboratori riconosciuti: ai dati raccolti nell’ambito dellʼesecuzione inseriti dal proprio laboratorio;
e. i collaboratori dei servizi specializzati e gli amministratori: a tutti i dati del rispettivo sistema raccolti nell’ambito dell’esecuzione.
2I detentori di animali, inclusi i macelli, e altri soggetti autorizzati possono consultare i dati sui risultati dei controlli degli animali da macello e del controllo delle carni in riferimento alla loro commestibilità nella banca dati sul traffico di animali