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Consultazione 2021/22: Revisione totale dell’ordinanza concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet), ora: ordinanza sui sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare) · 22 pagine
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(BDTA) secondo l’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20118. I diritti di accesso sono retti dall’articolo 16 dell’ordinanza BDTA.
Art. 7 Accesso ai dati di sistema e ai dati utenti
Se i compiti di cui allʼarticolo 4 lo esigono, gli amministratori possono accedere online ai dati di sistema e ai dati utenti.
Art. 8 Concessione e revoca nonché esercizio dei diritti di accesso
1I collaboratori dellʼUSAV, dellʼUFAG, dellʼAFD, dellʼUFAM, dellʼUFAL, delle autorità cantonali dʼesecuzione e dei laboratori riconosciuti nonché gli amministratori devono presentare una domanda scritta al servizio specializzato per avere accesso ai sistemi d’informazione o per ottenere un altro ruolo utente.
2Il servizio specializzato attribuisce i diritti di accesso a tempo indeterminato.
3Le autorità e i servizi con diritto di accesso notificano al servizio specializzato le persone che non lavorano più per loro. Il servizio specializzato revoca a queste persone i diritti di accesso.
4I diritti di accesso dei terzi incaricati dalle autorità cantonali dʼesecuzione di adempiere i compiti esecutivi nei settori della salute e della protezione degli animali nonché della sicurezza delle derrate alimentari devono essere definiti nellʼincarico e sono attribuiti e revocati dalle autorità cantonali.
5L’accesso ai dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione di un’unità amministrativa cantonale diversa dalla propria avviene:
a. per i dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione di ASAN e di Fleko nonché per i dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione di ARES, che riguardano il controllo ufficiale delle derrate alimentari, degli oggetti d’uso e delle aziende che impiegano derrate alimentari e oggetti d’uso: dietro attivazione dei dati corrispondenti da parte dell’unità amministrativa cantonale che ha inserito i dati;
b. per i dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione di ARES, che riguardano le analisi dei laboratori riconosciuti: inserendo il numero BDTA dell’azienda o il numero di identificazione dell’animale interessato o il nome del detentore.
Art. 9 Comunicazione di dati ad altre autorità
LʼUSAV, lʼUFAG, lʼUFAL, lʼUFAM, lʼAFD e le autorità cantonali dʼesecuzione possono comunicare ad altre autorità i dati di ASAN, ARES e Fleko elettronicamente o in unʼaltra modalità appropriata, se le autorità ne hanno bisogno per l’adempimento dei loro compiti.