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Consultazione 2021/22: Revisione totale dell’ordinanza concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet), ora: ordinanza sui sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare) · 22 pagine
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h. dell’applicazione per l’interfaccia tra il sistema per le dichiarazioni doganali dell’AFD e TRACES per la verifica automatizzata delle importazioni rispetto alle autorizzazioni valide e ai documenti veterinari secondo l’articolo 79a dell’ordinanza del 18 novembre 201516 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.
2I diritti di accesso ai dati in ALVPH sono retti dalle disposizioni legali che si applicano singolarmente ai sistemi di informazione e alle applicazioni. Per i dati che vengono trasmessi dai sistemi cantonali d’informazione ad ALPHV tramite l’interfaccia in ARES, si applicano i diritti di accesso di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera b numero 1.
Sezione 7: Protezione dei dati, sicurezza dei dati e informatica, archiviazione e cancellazione dei dati
Art. 18 Protezione dei dati, sicurezza dei dati e informatica
1L’USAV è responsabile del rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati nonché di sicurezza dei dati e informatica. Per le misure organizzative e tecniche necessarie l’USAV emana regolamenti sul trattamento dei dati e formula disposizioni in materia di protezione dei dati nonché di sicurezza dei dati e informatica negli accordi di prestazione con i fornitori di prestazioni e negli accordi di utilizzazione con i Cantoni.
2Le autorità cantonali di esecuzione, i laboratori riconosciuti e i terzi incaricati dalle autorità cantonali di esecuzione di eseguire compiti di esecuzione nei settori della salute e della protezione degli animali nonché della sicurezza delle derrate alimentari sono responsabili del rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati nonché di sicurezza dei dati e informatica nel loro settore. In particolare, garantiscono l’accesso sicuro ai sistemi d’informazione tramite misure tecniche e organizzative.
15Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017,
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2019/2127, GU L 321 del 12.12.2019, pag. 111.