Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/55: Modifica dell’ordinanza sui medicamenti veterinari e dell’ordinanza concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria · 24 pagine
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Art. 7b
La maggior parte dei partecipanti alla consultazione accolgono con favore la possibilità del cambiamento di destinazione per i medicamenti importati. ASSGP e Scienceindustries la rifiutano, affermando che sia non conforme al sistema degli agenti terapeutici, metta inutilmente in discussione il compito della sorveglianza del mercato da parte dell’Istituto per i medicamenti veterinari e comporti il rischio che si possa aggirare il sistema della sicurezza dei medicamenti veterinari in Svizzera.
Art. 7c
Gli zoo deplorano il mantenimento del divieto di importare medicamenti non omologati contenenti organismi geneticamente modificati. Come dimostrano l’attuale pandemia e la campagna di vaccinazione, dipendiamo da questi medicamenti e la loro importanza sta aumentando. Propongono quindi urgentemente di riconsiderare il divieto assoluto e di inserire nel testo un’eccezione.
I Cantoni fanno notare che i testi in tedesco e francese non corrispondono. I Cantoni francofoni lamentano anche una contraddizione con l’articolo 7a.
I Cantoni e ASVC chiedono lo stralcio del capoverso 3 e l’inclusione dei medicamenti veterinari immunologici nell’articolo 7a. Accolgono il divieto esplicito di dispensazione per la scorta di medicamenti veterinari importati di cui al paragrafo 5, plausibile ai fini della sicurezza dei medicamenti. Tuttavia, SO fa notare che il veterinario dovrebbe «recarsi sull’alpe per ogni tubetto importato».
(Le associazioni di) agricoltori e (di) produttori di carne, così come SAB e SAV, chiedono lo stralcio del capoverso 2, perché i veterinari non possono sapere se e per quali medicamenti veterinari è stata rifiutata un’omologazione in Svizzera. Inoltre, è possibile che per motivi di protezione dei dati non abbiano accesso alle informazioni.
SVS e SMGP chiedono che i veterinari svizzeri non vengano discriminati rispetto a quelli stranieri. Sostengono che non andrebbe prevista l’estensione della dispensazione per la scorta da parte dei veterinari stranieri, neanche se sono disponibili una convenzione Mvet e il VRT e che la visita dell’effettivo dovrebbe essere obbligatoria. PSA chiede che i veterinari che lavorano in Svizzera sulla base di trattati internazionali possano utilizzare o dispensare solo in piccole quantità i medicamenti omologati nel loro Paese d’origine.
L’ospedale veterinario di Zurigo chiede lo stralcio del capoverso 4, poiché con esso i veterinari non domiciliati in Svizzera possono utilizzare più o meno tutti i medicamenti veterinari omologati autorizzati nei relativi Paesi (come la combinazione di colistina e zinco), cosa che invece non possono fare i veterinari domiciliati in Svizzera, situazione da cui, tra l’altro, consegue una disparità di diritti. Chiede quindi che i veterinari stranieri possano dispensare medicamenti omologati all’estero solo nel quadro di una visita dell’effettivo.
I Cantoni e ASVC sono favorevoli al divieto della dispensazione per la scorta di medicamenti veterinari importati. SVS, SMPG, (le associazioni di) produttori di carne e le associazioni di agricoltori sono invece del parere che i medicamenti veterinari importati devono poter essere dispensati per la scorta dai veterinari svizzeri. Alcuni suggeriscono che una consultazione con il veterinario sia il prerequisito, ma che i medicamenti importati possano essere dispensati per