Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/55: Modifica dell’ordinanza sui medicamenti veterinari e dell’ordinanza concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria · 24 pagine
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cluso il controllo della corretta esecuzione dell’anestesia durante la decornazione e la castrazione. Infine, i Cantoni e ASVC fanno notare che nell’elenco del numero di visite all’anno mancano i conigli.
(Le associazioni d)i produttori di carne chiedono di precisare, al numero 1, che possono essere controllate solo le scorte di medicamenti negli edifici aziendali. Si respinge l’obbligo di controllo nelle aree private.
Associazioni di agricoltori e (associazioni di) produttori di carne sostengono che non vi sia alcuna relazione tra la dimensione dell’effettivo e la frequenza delle visite e che il vecchio sistema dovrebbe essere mantenuto. PSA propone ulteriori distinzioni (pollame, suini).
SAB, SAV e BEBV chiedono che si tenga conto della situazione particolare dell’estivazione, visto che in alcuni casi lo stesso gestore è responsabile di diverse aziende. La corretta amministrazione dei medicamenti veterinari e degli animali dipende principalmente dal gestore dell’azienda.
Riguardo all’attuale capoverso 3, quasi tutti i Cantoni affermano che l’obbligo di effettuare la visita Mvet in concomitanza con una visita all’azienda necessaria per motivi medici toglie importanza alla visita Mvet. Ciò implicherebbe che la visita Mvet non è necessaria a fini medici.
I Cantoni e ASVC sono dell’opinione che non si debba indicare nella convenzione Mvet se vengono dispensati medicamenti per la scorta o prescritti PMM/MM: tali circostanze possono cambiare in modo relativamente rapido e non sono legate a compiti specifici del veterinario. La convenzione Mvet dovrebbe includere «PMM/MM tramite impianti tecnici propri» e «medicamenti veterinari tramite apparecchi di narcosi per inalazione». SVS respinge anche la disposizione sul contenuto della convenzione Mvet.
5. Commenti sull’ordinanza concernente il Sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (O-SIAMV)
Art. 3
Scienceindustries e Refdata sottolineano che le aziende dell’industria dei medicamenti veterinari non hanno la possibilità di accedere ai numeri RIS. Pertanto, dovrebbe essere ancora possibile utilizzare i dati GLN.
Art. 4
Identitas suggerisce di fare riferimento alla banca dati sul traffico di animali. Vorrebbe che le informazioni sui valori di segnalazione e di azione a livello di azienda/detenzione di animali fossero consultabili nel tempo dagli allevatori nella BDTA. Solo così i detentori di animali potrebbero valutare regolarmente la loro situazione e reagire prontamente.
Art. 5
Secondo ASSGP, la Fondazione Refdata lavora da decenni affinché i principi di base della digitalizzazione, cioè tra le altre cose, l’identificazione univoca di persone, organizzazioni (GLN) e prodotti (GTIN) nel settore sanitario, seguano principi standard validi a livello globale e sia garantita la referenziazione in banche dati accessibili al pubblico e senza licenza. I veterinari e i relativi studi veterinari dispongono dei relativi numeri accessibili pubblicamente a tutte le parti interessate e alle autorità. Non ha senso regolare lo scambio di dati attraverso il numero