Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/55: Modifica dell’ordinanza sui medicamenti veterinari e dell’ordinanza concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria · 24 pagine

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la scorta (Micarna, SGP, SVGM). GE fa notare che i veterinari stranieri non hanno una formazione VRT e quindi non possono stipulare una convenzione Mvet.

Art. 7d

I Cantoni, le associazioni di agricoltori e (le associazioni d)i produttori di carne chiedono che, nel caso in cui l’AFD rilevi partite di medicamenti che non sono state notificate all’USAV o per le quali non vi è l’autorizzazione dell’USAV, ne informi l’USAV e non l’Istituto.

ZH chiede che la verifica dei requisiti dell’articolo 7 capoverso 1 lettere a–d TAMV venga effettuata nel modo più rapido, uniforme ed efficiente possibile tramite un organo centrale: l’USAV o, in alternativa, Swissmedic.

Art. 8

I Cantoni considerano il capoverso 3 pragmatico e appropriato. Le associazioni di agricoltori e (le associazioni d)i produttori di carne sono del parere che la modifica proposta porterebbe al divieto di dispensazione di tali prodotti per la decornazione o la castrazione. Per questo motivo, è necessaria un’aggiunta che indichi che i medicamenti/stupefacenti veterinari possano continuare a essere usati per la decornazione e la castrazione. FR chiede che persone specifiche, come i guardiacaccia, siano autorizzate a conservare stupefacenti per la scorta. Micarna chiede un’eccezione per la piscicoltura, settore con problemi specifici. GE propone un’estensione agli animali da compagnia.

Gli zoo accolgono con favore l’abolizione della restrizione di dispensazione relative all’impiego della miscela di Hellabrunn (ketamina e xilazina).

Micarna accoglie con favore il fatto che si affronti la correlazione tra dispensazione di antibiotici e cattive condizioni igieniche o di detenzione, ma non ritiene che la formulazione sia efficace. I Cantoni e l’ASVC accolgono con favore l’orientamento della disposizione, ma ritengono utile un riferimento all’articolo 59 OFE e all’OPAn. (Le associazioni di) agricoltori e produttori di carne, RGD, SSV, SVS e SMGP rifiutano la disposizione e chiedono lo stralcio del capoverso

4. Ritengono infatti che la formulazione sia molto vaga e possa essere interpretata in diversi modi, quindi che non sia adatta per l’esecuzione. SVS è del parere che questi requisiti siano disciplinati nella legge sulla protezione degli animali e nelle sue disposizioni esecutive. Richiama inoltre l’attenzione sul dilemma rappresentato dal fatto che, per ragioni di benessere degli animali, è problematico negare gli antibiotici in caso di una cattiva detenzione: in questo modo infatti, si crea una situazione doppiamente stressante per gli animali. L’opinione di PSA va nella stessa direzione.

Art. 8a

I Cantoni accolgono la disposizione sul confezionamento parziale, FR critica la terminologia poco chiara in francese. SVS e SMPG considerano importante che anche i principi attivi possano essere confezionati parzialmente.

(Le associazioni d)i produttori di carne accolgono con favore il confezionamento parziale, ma considerano eccessive le indicazioni richieste sull’etichetta. Le indicazioni cui alle lettere b–f non sono necessarie per una terapia di breve durata (ad esempio 5 o 10 giorni) se il medicamento veterinario viene dispensato solo per un trattamento specifico e non per la scorta. SVS va nella stessa direzione e al capoverso 2 vorrebbe prevedere l’etichetta solo se i medicamenti non vengono consumati entro 10 giorni. Anche VD ritiene che l’etichetta sia molto lunga.