Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/55: Modifica dell’ordinanza sui medicamenti veterinari e dell’ordinanza concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria · 24 pagine

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essere autorizzati a dispensare medicamenti fitoterapici in conformità con l’articolo 9 capoverso 2 lett. a–cbisLATer, a condizione che questi siano acquistati da un’azienda che dispone di un’autorizzazione di fabbricazione e di un diritto alla dispensazione.

Art. 15a

I Cantoni e l’ASVC affermano che la fusione della convenzione Mvet e del contratto VRT crei chiarezza e rafforzi il ruolo del veterinario dell’effettivo. Tuttavia, il commento a tale proposito è nel punto sbagliato. Anch’essi chiedono una terminologia uniforme e definizioni chiare.

SVS e SMGP chiedono di mantenere l’attuale regolamentazione. Nel caso dei servizi di emergenza oppure quando l’effettivo è gestito da uno specialista che ha sede in un luogo distante, può succedere che si visitino aziende senza convenzione Mvet e che sia necessaria una terapia di gruppo per via orale. Il regolamento proposto causerebbe una notevole restrizione ponendo grandi problemi organizzativi agli studi veterinari. Lo stesso lamentano SO, RGD, SSV e (associazioni di) produttori di carne.

Art. 16

SG ritiene utile che anche le prescrizioni senza sostanze antimicrobiche, per es. per la sverminazione, vengano salvate nel Sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (SI AMV). In questo modo per l’esecuzione sarebbe più facile controllare se una prescrizione è stata emessa o meno. Anche i medicamenti veterinari senza sostanze antimicrobiche hanno termini d’attesa che devono essere osservati.

Micarna richiama l’attenzione sulla contaminazione incrociata dello zinco con gli antibiotici, verificatasi in Danimarca.

Gli zoo ritengono che vi sia una mancanza di chiarezza su come gli zoo e i parchi zoologici debbano procedere nella registrazione dei trattamenti antibiotici per i propri animali.

Art. 18

SVS, Micarna e le associazioni di produttori di pollame sottolineano che l’acqua di abbeveramento non è un alimento per animali e che ciò andrebbe adattato di conseguenza nell’ordinanza. I dispositivi di dosaggio con cui i farmaci vengono miscelati all’acqua destinata al pollame sono così semplici e poco complessi da maneggiare che è possibile una corretta somministrazione anche senza la relativa formazione da VRT. Lo stesso si applica anche nell’UE.

Art. 19

La maggior parte dei Cantoni e ASVC richiedono a questo proposito definizioni vincolanti e unitarie. Chiedono inoltre che la «manutenzione regolare» degli impianti tecnici abbia luogo almeno annualmente e che il VRT abbia accesso ai verbali di manutenzione. Le associazioni di agricoltori, Gallosuisse, HOS e Swiss Beef vorrebbero che la manutenzione fosse effettuata da un «tecnico di servizio» in base alle scadenze di manutenzione del produttore, perché altrimenti si potrebbe derivare un obbligo di stipulazione di un contratto di manutenzione, che causerebbe costi supplementari per gli agricoltori. Alcuni produttori di carne (associazioni) chiedono che venga cancellata completamente la lettera f (SMP, Suisseporcs). SGP, SVGM e Micarna ritengono che il titolare dell’azienda sia sufficiente come responsabile.