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Consultazione 2021/7: Accordo temporaneo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sulla mobilità dei prestatori di servizi · 22 pagine

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(e) per «prestatore di servizi della Svizzera» si intende una persona fisica della Svizzera che è un prestatore di servizi contrattuale o un professionista indipendente.

3. L’elenco delle riserve di cui al paragrafo 15 del presente allegato è composto dai seguenti elementi:

(a) la prima colonna, in cui è indicato il settore o il sottosettore per il quale la categoria dei prestatori di servizi contrattuali o dei professionisti indipendenti è liberalizzata; e

(b) la seconda colonna, in cui sono descritte le limitazioni applicabili.

4. In aggiunta a tale elenco delle riserve del presente allegato, il Regno Unito può adottare o mantenere in vigore misure relative alle prescrizioni in materia di qualifiche, alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche, alle prescrizioni in materia di licenze o alle procedure in materia di licenze che non costituiscano una limitazione ai sensi dell’articolo 12 dell’Accordo. Tali misure, tra cui l’obbligo di ottenere una licenza, di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati o di superare esami specifici, si applicano in ogni caso ai prestatori di servizi contrattuali o ai professionisti indipendenti della Svizzera, anche se non elencate nel presente allegato.

5. Il Regno Unito non si assume alcun impegno per i prestatori di servizi contrattuali e i professionisti indipendenti impegnati in attività economiche che non figurano nell’elenco.

6. Gli impegni assunti per i prestatori di servizi contrattuali e i professionisti indipendenti non si applicano qualora la finalità o l’effetto della loro presenza temporanea sia quello di interferire o incidere in altro modo sull’esito di una controversia o di una trattativa in materia di lavoro o di gestione.

7. Le misure di attuazione degli impegni del Regno Unito di cui al paragrafo 1 non esigono dai prestatori di servizi della Svizzera di soddisfare requisiti di lingua inglese come condizione per l’ingresso temporaneo.

8. Nell’elenco sottostante sono usate le seguenti abbreviazioni:

PSC: prestatori di servizi contrattuali

PI: professionisti indipendenti

Prestatori di servizi contrattuali

9. Fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 10 e 11 e l’elenco delle riserve di cui al paragrafo 15 del presente allegato, il Regno Unito assume impegni secondo l’articolo 12 dell’Accordo relativamente alla categoria dei prestatori di servizi contrattuali nei seguenti settori o sottosettori:

(a) servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto estero;

(b) servizi di contabilità e di revisione dei conti e di tenuta dei libri contabili;

(c) servizi di consulenza fiscale;

(d) servizi di architettura e servizi urbanistici e paesaggistici;