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Consultazione 2021/7: Accordo temporaneo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sulla mobilità dei prestatori di servizi · 22 pagine

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Allegato 2

Di cui al paragrafo 2 dell’articolo 12

Accesso per i prestatori di servizi della Svizzera

1. Il Regno Unito consente la prestazione di servizi nel proprio territorio da parte di prestatori di servizi contrattuali o di professionisti indipendenti della Svizzera tramite la presenza di persone fisiche, conformemente all’articolo 12 dell’Accordo, per i settori elencati nel presente allegato, fatte salve le limitazioni rilevanti elencate al paragrafo 15 del presente allegato.

2. Ai fini del presente allegato:

(a) per «prestatore di servizi contrattuale» si intende una persona fisica alle dipendenze di una persona giuridica della Svizzera, la quale:

(i) non è un’agenzia di collocamento e di fornitura di personale e non opera per il tramite di una tale agenzia,

(ii) non è stabilita nel territorio del Regno Unito, e

(iii) ha stipulato un contratto in buona fede per la prestazione di un servizio a un consumatore finale del Regno Unito, che richiede la presenza temporanea dei suoi dipendenti nel territorio del Regno Unito ai fini dell’esecuzione del contratto di prestazione di servizi in questione7;

(b) per «professionisti indipendenti» si intendono le persone fisiche che :

(i) prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio della Svizzera,

(ii) non sono stabilite nel territorio del Regno Unito, e

(iii) hanno stipulato un contratto in buona fede (senza avvalersi di un’agenzia di collocamento e di fornitura di personale) per la prestazione di un servizio a un consumatore finale del Regno Unito, che richiede la loro presenza temporanea nel territorio del Regno Unito ai fini dell’esecuzione del contratto di prestazione di servizi in questione8;

(c) per «persona giuridica della Svizzera» si intende una persona giuridica che svolge un’attività commerciale sostanziale nel territorio della Svizzera; il concetto di «attività commerciale sostanziale nel territorio della Svizzera» presuppone che la persona giuridica abbia un legame reale con l’economia della Svizzera;

(d) per «persona fisica della Svizzera» si intende un cittadino svizzero o un residente permanente della Svizzera, conformemente alle sue leggi e regolamentazioni applicabili; e

7 Il contratto di prestazione di servizi di cui alla lettera a) punto iii) deve essere conforme alle prescrizioni legislative e regolamentari applicabili nel luogo in cui il contratto viene eseguito.

8 Il contratto di prestazione di servizi di cui alla lettera b) punto iii) deve essere conforme alle prescrizioni legislative e regolamentari applicabili nel luogo in cui il contratto viene eseguito.