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Consultazione 2021/7: Accordo temporaneo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sulla mobilità dei prestatori di servizi · 22 pagine
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2. Ciascuna Parte provvede affinché i suoi governi e autorità centrali, regionali e locali nonché gli organismi non governativi, nell’esercizio dei poteri loro delegati da governi e autorità centrali, regionali e locali, garantiscano il rispetto di tutti gli obblighi e impegni derivanti dal presente Accordo.
Art. 5 Trasparenza
1. Ciascuna Parte pubblica o rende altrimenti accessibili al pubblico le proprie leggi, regolamentazioni, decisioni giudiziarie e decisioni amministrative di applicazione generale nonché i rispettivi accordi internazionali che possono incidere sul funzionamento del presente Accordo.
2. Ciascuna Parte risponde prontamente a domande specifiche dell’altra Parte e, su richiesta, le Parti si scambiano informazioni sulle questioni di cui al paragrafo 1.
3. Nessuna disposizione del presente Accordo obbliga una Parte a rivelare informazioni confidenziali la cui divulgazione possa ostacolare l’applicazione della legge, essere contraria all’interesse pubblico o pregiudicare gli interessi commerciali legittimi di un qualsiasi operatore economico.
4. In caso di incongruenza tra il presente articolo e l’articolo 11, quest’ultimo prevale limitatamente all’incongruenza.
Art. 6 Consultazioni
1. Le Parti si impegnano in qualsiasi momento a interpretare e applicare il presente Accordo in modo concorde e compiono ogni tentativo, mediante la cooperazione e le consultazioni, per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente su qualsiasi questione sollevata.
2. Una Parte può richiedere per scritto consultazioni con l’altra Parte se ritiene che una misura sia incompatibile con il presente Accordo. La richiesta deve specificare i motivi della domanda, compresa l’identificazione della misura in questione e l’indicazione della base giuridica su cui si fonda il reclamo. La Parte alla quale viene presentata la richiesta risponde entro dieci giorni dalla data del suo ricevimento.
3. Nel corso delle consultazioni, ciascuna Parte:
(a) fornisce informazioni fattuali sufficienti per consentire di esaminare in modo completo in che misura la questione oggetto delle consultazioni possa pregiudicare il funzionamento e l’applicazione del presente Accordo;
(b) tratta le informazioni confidenziali o esclusive scambiate nel corso delle consultazioni allo stesso modo della Parte che le fornisce; e
(c) provvede a garantire la partecipazione dei collaboratori delle sue autorità governative competenti o di altri suoi organismi di regolamentazione responsabili o esperti della materia oggetto delle consultazioni.
4. Ogni Parte può richiedere che l’altra Parte metta a disposizione i collaboratori delle sue autorità governative competenti o di altri suoi organismi di regolamentazione responsabili o esperti della materia oggetto delle consultazioni.