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Consultazione 2021/7: Accordo temporaneo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sulla mobilità dei prestatori di servizi · 22 pagine

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Art. 5

1. La prestazione di servizi di cui al paragrafo 1 dell’articolo 2 del presente allegato può svolgersi ininterrottamente o in periodi successivi.

2. La durata massima di 90 giorni, di cui al paragrafo 1 dell’articolo 2 del presente allegato, non pregiudica né l’adempimento degli obblighi legali del prestatore di servizi nei confronti dell’obbligo di garanzia verso il destinatario di servizi, né casi di forza maggiore.

Art. 6

1. Le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 2 del presente allegato non si applicano alle attività legate, anche solo occasionalmente, all’esercizio della pubblica autorità in Svizzera.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 2 del presente allegato, continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni legislative e regolamentari della Svizzera concernenti le misure in materia di previdenza sociale e lavoro, comprese le condizioni salariali e le leggi e regolamentazioni riguardanti i salari minimi e i contratti collettivi di lavoro. Le autorità competenti controlleranno tali requisiti e li faranno applicare. Per «misure in materia di lavoro» si intendono le misure prevalenti nel settore e luogo d’attività definite nelle leggi, nelle regolamentazioni e nei contratti collettivi (relativamente a remunerazione, orari di lavoro, ecc.).

3. Le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 2 del presente allegato non pregiudicano l’applicabilità delle prescrizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in Svizzera al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, relativamente:

(a) alle attività delle agenzie di collocamento e di fornitura di personale;

(b) ai servizi finanziari la cui prestazione in Svizzera esige un’autorizzazione preliminare e il cui prestatore è soggetto alla vigilanza prudenziale da parte delle autorità svizzere.

4. Le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 2 del presente allegato non pregiudicano l’applicabilità delle prescrizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in Svizzera per quanto riguarda la prestazione di servizi di durata inferiore o uguale a 90 giorni lavorativi effettivi giustificata da seri motivi d’interesse pubblico o la sicurezza e l’ordine pubblici relativamente ai singoli prestatori di servizi.