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Consultazione 2021/7: Accordo temporaneo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sulla mobilità dei prestatori di servizi · 22 pagine

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Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 17 Allegati

Gli allegati del presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

Art. 18 Modifiche

Le Parti possono concordare per scritto di modificare il presente Accordo. Gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica delle Parti dell’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne o a un’altra data concordata dalle Parti.

Art. 19 Entrata in vigore, applicazione provvisoria e durata

1. Le Parti ratificano o approvano il presente Accordo in conformità con le rispettive procedure interne. Ogni Parte notifica all’altra Parte l’espletamento di tali procedure.

2. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui l’ALC cessa di essere applicabile al Regno Unito, purché entro tale data le Parti abbiano effettuato le reciproche notifiche secondo il paragrafo 1. Altrimenti, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica delle Parti secondo il paragrafo 1.

3. In attesa dell’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti possono applicarlo in via provvisoria, conformemente ai rispettivi requisiti e procedure interne. Se una Parte intende applicare il presente Accordo in via provvisoria notifica all’altra Parte l’espletamento dei propri requisiti e procedure interne. Tale applicazione provvisoria ha effetto a partire dall’ultima delle seguenti date:

(a) dalla data in cui l’ALC cessa di essere applicabile al Regno Unito; e

(b) dalla data in cui l’ultima Parte notifica all’altra Parte l’espletamento dei propri requisiti e procedure interne in vista dell’applicazione provvisoria.

4. Una Parte può porre fine all’applicazione provvisoria del presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. Tale cessazione ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica. Durante l’applicazione provvisoria del presente Accordo l’espressione «entrata in vigore del presente Accordo» si intende riferita alla data a partire dalla quale l’applicazione provvisoria ha effetto.

5. Una Parte può denunciare il presente Accordo notificando per scritto all’altra Parte questa sua intenzione. Il presente Accordo cessa di essere in vigore sei mesi dopo la ricezione di tale notifica.

6. Il presente Accordo scade dopo due anni dalla sua entrata in vigore, salvo diversamente convenuto dalle Parti.