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Consultazione 2021/7: Accordo temporaneo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sulla mobilità dei prestatori di servizi · 22 pagine

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la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, fatto a Berna l’11 febbraio 20194 («Accordo commerciale»); e

riaffermando gli obblighi delle Parti, statuiti all’articolo 8 dell’Accordo commerciale, di avviare colloqui esplorativi allo scopo di sostituire, modernizzare o sviluppare l’Accordo commerciale, prendendo in considerazione, tra l’altro, settori supplementari come quello degli scambi di servizi,

hanno convenuto, nell’intento di conseguire i suddetti obiettivi, di concludere il seguente Accordo («presente Accordo»):

Capitolo 1: Disposizioni Generali

Art. 1 Obiettivi

1. L’obiettivo del presente Accordo è di mitigare per un periodo di tempo limitato l’impatto sulle imprese e sui professionisti della Svizzera e del Regno Unito, relativamente alla circolazione delle persone fisiche in qualità di prestatori di servizi, dopo che l’ALC non sarà più applicabile tra le Parti.

2. Il presente Accordo ha inoltre l’obiettivo di:

(a) confermare l’intenzione delle Parti di fornire maggiore certezza e chiarezza ai professionisti qualificati contemplati dal presente Accordo; e

(b) confermare l’impegno delle Parti a proseguire i lavori congiunti per un accordo o un’intesa globale sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Art. 2 Campo di applicazione territoriale

Le disposizioni del presente Accordo si applicano, da una parte, al Regno Unito e a Gibilterra e, dall’altra, alla Svizzera.

Art. 3 Rapporto con altri accordi internazionali

1. Le Parti confermano i loro diritti e obblighi derivanti dall’Accordo OMC e dagli altri accordi negoziati in virtù di quest’ultimo, dall’Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini e dall’Accordo commerciale e da ogni altro accordo internazionale rilevante di cui sono firmatarie.

2. Il presente Accordo è concluso al fine di integrare i diritti e gli obblighi delle Parti relativamente alle persone fisiche che prestano servizi secondo l’Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini e non fa riferimento al paragrafo 3 dell’articolo 23 dell’Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini.

Art. 4 Adempimento degli obblighi

1. Ciascuna Parte adotta le misure generali o specifiche necessarie per adempiere i suoi obblighi derivanti dal presente Accordo.

4 RS 0.946.293.671