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Consultazione 2021/7: Accordo temporaneo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sulla mobilità dei prestatori di servizi · 22 pagine

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5. Le consultazioni possono avvenire di persona o tramite qualsiasi altro mezzo tecnologico di cui le Parti dispongono. Se le consultazioni avvengono di persona, si svolgono nella capitale della Parte chiamata a rispondere, salvo diversamente convenuto dalle Parti.

6. Le consultazioni e in particolare le posizioni assunte dalle Parti durante le consultazioni rimangono confidenziali.

7. Le Parti sono vincolate dai termini di qualsiasi accordo che raggiungono per risolvere il reclamo conformemente al presente articolo. Ogni Parte adotta le misure necessarie per attuare l’accordo raggiunto.

Art. 7 Eccezioni generali

Ai fini del presente Accordo si applicano le lettere (a), (b) e (c) dell’articolo XIV del GATS, che sono inserite nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 8 Eccezioni in materia di sicurezza

Ai fini del presente Accordo si applica il paragrafo 1 dell’articolo XIVbisdel GATS, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

Capitolo 2: Circolazione di persone fisiche ai fini della prestazione di un servizio

Art. 9 Obiettivo, campo di applicazione e disposizioni generali

1. Il presente capitolo riflette le strette relazioni commerciali tra le Parti e il desiderio di queste ultime di continuare ad agevolare l’ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche ai fini della prestazione di un servizio e di garantire la trasparenza del processo.

2. Il presente capitolo si applica alle misure di una Parte che incidono sull’ingresso e sul soggiorno temporaneo nel territorio di una Parte dei prestatori di servizi dell’altra Parte.

3. Il presente capitolo non si applica:

(a) alle misure riguardanti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro dell’altra Parte; o

(b) alle misure riguardanti la nazionalità o la cittadinanza, la residenza o l’occupazione a titolo permanente.

4. Nella misura in cui non siano assunti impegni nel presente capitolo, continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni legislative e regolamentari di una Parte in materia di ingresso e soggiorno temporaneo, comprese quelle sulla durata del soggiorno.

5. In deroga alle disposizioni del presente capitolo, continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni legislative e regolamentari di una Parte concernenti le misure in materia previdenza sociale e lavoro, comprese quelle sulle condizioni salariali, nonché le