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Consultazione 2021/7: Accordo temporaneo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sulla mobilità dei prestatori di servizi · 22 pagine
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prescrizioni delle leggi e regolamentazioni in materia di salari minimi e i contratti collettivi di lavoro5.
6. Il presente capitolo non impedisce ad una Parte di applicare misure per regolamentare l’ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel proprio territorio, ivi comprese le misure che fossero necessarie per tutelare l’integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti per l’altra Parte dalle disposizioni del presente capitolo6.
7. Ogni Parte applica le proprie misure relative alle disposizioni del presente capitolo in conformità con il desiderio delle Parti espresso al paragrafo 1 e, in particolare, applica tali misure in modo da evitare pregiudizi o ritardi ingiustificati agli scambi contemplati dal presente Accordo.
Art. 10 Definizioni
Ai fini del presente capitolo e degli allegati 1 e 2:
(a) per «stabilimento» si intende la costituzione o l’acquisizione di una persona giuridica, anche attraverso la partecipazione al capitale, o l’apertura di una succursale o di un ufficio di rappresentanza, rispettivamente in Svizzera o nel Regno Unito, al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli;
(b) per «persona giuridica» si intende qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o altrimenti organizzato secondo la legislazione applicabile di una Parte, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese le società per azioni, i trust, le società di persone, le joint venture, le imprese individuali o le associazioni;
(c) per «prestatore di servizi» si intende un prestatore di servizi della Svizzera o del Regno Unito, come definiti, rispettivamente, negli allegati 1 e 2.
Art. 11 Trasparenza
1. Una Parte rende pubblicamente accessibili le informazioni sull’ingresso, sul soggiorno temporaneo e sugli altri requisiti in materia di immigrazione inerenti alla prestazione di un servizio ad opera dei prestatori di servizi dell’altra Parte e tiene aggiornate tali informazioni.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, se del caso, i seguenti elementi:
(a) le categorie di visti, di permessi di lavoro o qualsiasi tipo di autorizzazione analoga riguardante l’ingresso, il soggiorno temporaneo e il lavoro delle persone fisiche contemplate dal presente capitolo;
5 Per la Svizzera le misure in materia di lavoro si riferiscono alle misure prevalenti nei settori e nei luoghi d’attività previsti dalle leggi, dalle regolamentazioni e dai contratti collettivi (relativamente a remunerazione, orari di lavoro, ecc.).
6 Il solo fatto di richiedere un visto per le persone fisiche di un determinato Paese, e non per quelle di altri Paesi, non va interpretato nel senso di annullare né compromettere i vantaggi derivanti dalle disposizioni del presente capitolo.