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Consultazione 2021/7: Accordo temporaneo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sulla mobilità dei prestatori di servizi · 22 pagine

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Allegato 1

Di cui al paragrafo 1 dell’articolo 12

Accesso per i prestatori di servizi del Regno Unito

Art. 1

Ai fini del presente allegato, per «prestatore di servizi del Regno Unito» si intende:

(a) un cittadino del Regno Unito che è stabilito nel territorio del Regno Unito e che intende prestare un servizio nel territorio della Svizzera; e

(b) un lavoratore dipendente che, a prescindere dalla sua nazionalità, è integrato nel regolare mercato del lavoro del Regno Unito ed è distaccato dal suo datore di lavoro, stabilito nel territorio del Regno Unito, per prestare un servizio nel territorio della Svizzera.

Art. 2

1. Fatti salvi altri accordi specifici tra le Parti riguardanti in particolare la prestazione di servizi, i prestatori di servizi del Regno Unito hanno il diritto di prestare servizi in Svizzera per un periodo non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

2. Relativamente alla prestazione di servizi di cui al paragrafo 1, la Svizzera non limita il diritto d’ingresso e di soggiorno temporaneo dei prestatori di servizi del Regno Unito.

Art. 3

Le disposizioni dell’articolo 2 del presente allegato si applicano alle persone giuridiche costituite conformemente alla legislazione del Regno Unito e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il principale centro d’attività nel Regno Unito.

Art. 4

1. I prestatori di servizi del Regno Unito di cui all’articolo 2 del presente allegato che hanno il diritto di prestare servizi non necessitano di richiedere un permesso di soggiorno di breve durata.

2. La Svizzera può esigere dai prestatori di servizi del Regno Unito di cui all’articolo 2 del presente allegato di notificare la loro presenza nel suo territorio come previsto dalle sue leggi e regolamentazioni nazionali pertinenti.