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Consultazione 2021/7: Accordo temporaneo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sulla mobilità dei prestatori di servizi · 22 pagine

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(b) la documentazione richiesta e le condizioni da soddisfare;

(c) la modalità di presentazione di una domanda;

(d) le spese di dossier e i tempi indicativi di evasione delle domande;

(e) la durata massima del soggiorno prevista per ogni tipo di autorizzazione di cui alla lettera (a);

(f) le condizioni per qualsiasi possibile proroga o rinnovo;

(g) le regole riguardanti le persone a carico che accompagnano il richiedente;

(h) le procedure di riesame o di ricorso disponibili; e

(i) le pertinenti leggi di applicazione generale concernenti l’ingresso dei prestatori di servizi.

3. Relativamente alle informazioni di cui al paragrafo 1, ciascuna Parte fornisce all’altra Parte dettagli riguardanti le pubblicazioni pertinenti o i siti web dove sono rese accessibili tali informazioni e si impegna a informare l’altra Parte di qualsiasi cambiamento dei requisiti o delle procedure suscettibile di incidere sulla fruizione dei benefici derivanti dal presente capitolo per i prestatori di servizi.

Art. 12 Accesso per prestatori di servizi

1. La Svizzera accorda ai prestatori di servizi del Regno Unito l’ingresso e il soggiorno temporaneo conformemente a quanto disposto dall’allegato 1.

2. Il Regno Unito accorda ai prestatori di servizi della Svizzera l’ingresso e il soggiorno temporaneo conformemente a quanto disposto dall’allegato 2.

3. Salvo diversamente disposto dall’allegato 2, il Regno Unito non adotta né mantiene limitazioni al numero totale di prestatori di servizi della Svizzera a cui viene accordato l’ingresso, né sotto forma di contingenti numerici né esigendo una verifica della necessità economica.

4. Per il Regno Unito gli impegni riguardanti l’ingresso di persone fisiche per motivi professionali non si applicano qualora la finalità o la conseguenza di tale ingresso sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o nell’occupazione delle persone fisiche coinvolte in tali vertenze, o comunque di condizionarne l’esito.

Art. 13 Punti di contatto

Ciascuna Parte designa un punto di contatto per l’attuazione e il funzionamento effettivi del presente capitolo e comunica all’altra Parte i relativi recapiti. Le Parti si informano reciprocamente e prontamente su ogni cambiamento di questi recapiti.