Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/79: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Scambio di dati, compensazione dei rischi) · 19 pagine
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- poiché la SEM registra nella banca dati del SIMIC i dati necessari allo scambio di dati standardizzato secondo gli articoli 6b, 49a capoverso 5 e 61 capoverso 5 nLAMal, essa deve essere coinvolta in questa procedura;
- per quanto concerne le persone con un’assicurazione doppia o multipla, con lo scambio di dati proposto solo i Cantoni sono in grado di individuarle. Alla luce di ciò, curafutura propone che l’articolo 6b nLAMal sia modificato in modo da imporre ai Cantoni l’obbligo di notificare tali casi agli assicuratori-malattie.
Infine per gli articoli 49a capoverso 5 e 61 capoverso 5 nLAMal, curafutura avanza la seguente proposta:
«I Cantoni, la Segreteria di Stato della migrazione e gli assicuratori scambiano, secondo una procedura uniforme, i dati necessari a determinare il domicilio e la residenza della persona assicurata»,
argomentando come segue: la SEM deve essere coinvolta nello scambio di dati in quanto lo Stato di residenza è determinante per definire la tariffa dei premi per gli assicurati UE/AELS. Lo scambio di dati inoltre deve riguardare anche informazioni sul domicilio (e non solo sulla residenza).
3.1.3. Pareri dei partiti rappresentati nell’Assemblea federale
Favorevoli
Alleanza del Centro, PSS e UDC approvano appieno l’avamprogetto.
Favorevoli con adeguamenti
PLR si dichiara pienamente favorevole all’avamprogetto aggiungendo che il Consiglio federale in collaborazione con gli attori coinvolti durante lo scambio di dati devono assicurare un processo semplice e sicuro (protezione dei dati, meccanismo per eventuali situazioni di conflitto). Ritiene inoltre che lo scambio di dati deve essere integrato con informazioni relative alla «domicilio» (art. 49a cpv. 5 nLAMal e art. 61 cpv. 5 nLAMal), poiché sono determinanti per l’attribuzione della regione di premio e al Cantone competente. Infine, sottolinea l’importanza di standard uniformi per lo scambio di dati in tutta la Svizzera, ponendo l’accento sul fatto che la Confederazione deve avere la competenza di definirli qualora assicuratori e Cantoni non trovino un accordo.
3.1.4. Pareri degli attori dell’economia
Favorevoli con adeguamenti
USS plaude all’avamprogetto ma critica che, per esempio, nel rapporto esplicativo il concetto di «protezione dei dati» non compaia nemmeno una volta, cosa che va assolutamente corretta adeguando la legge o facendone menzione nel messaggio.
usam approva la revisione e aggiunge che nella successiva attuazione degli avamprogetti futuri si dovrà collaborare fittamente con gli assicuratori o le loro associazioni in modo da avere la massima certezza che in seguito vengano effettivamente impiegati sistemi praticabili, affidabili ed economici.
Rinuncia a presentare un parere
USI non ha presentato alcun parere.