Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/79: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Scambio di dati, compensazione dei rischi) · 19 pagine
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1. Osservazioni introduttive
1.1. Situazione iniziale
Con la presente revisione della marzo LAMal1 si intendono attuare le mozioni Brand 18.3765 «Digitalizzazione dello scambio di dati tra i Comuni e gli assicuratori-malattie», la mozione Hess 18.4209 «Domicilio degli assicurati, premi delle casse malati e quoteparti dei cantoni sulle prestazioni ospedaliere. Meno burocrazia, meno errori» nonché la mozione Brand 17.3311 «Compensazione dei rischi. Escludere gli assicurati fantasma». Inoltre, con la revisione si intende apportare un ulteriore adeguamento all’effettivo di assicurati determinante per la compensazione dei rischi. Sinora nella compensazione dei rischi venivano presi in considerazione solo gli assicurati domiciliati in Svizzera, mentre a seguito della modifica anche gli assicurati residenti all’estero saranno inclusi negli effettivi determinanti per il calcolo della compensazione dei rischi.
1.2. Linee generali del progetto
L’avamprogetto della revisione della LAMal può essere suddiviso nei quattro ambiti elencati di seguito.
1.2.1. Scambio di dati tra Cantoni e assicuratori (attuazione delle mozioni Brand 18.3765 e Hess 18.4209)
I Cantoni hanno la competenza di sorvegliare l’adempimento dell’obbligo d’assicurazione e a tal fine devono avere accesso ai dati aggiornati degli assicurati. Gli assicuratori, dal canto loro, devono essere al corrente dei dati precisi degli assicurati per fatturare il premio a loro carico in base al loro domicilio. Secondo il diritto vigente, gli assicuratori possono ottenere informazioni dalle autorità cantonali soltanto alle stringenti condizioni dell’assistenza amministrativa, vale a dire su richiesta scritta e motivata. In un’era digitale, lo scambio di dati tra assicuratori e Cantoni deve essere semplificato.
1.2.2. Escludere gli assicurati «fantasmi» dall’effettivo per la compensazione dei rischi (attuazione della mozione Brand 17.3311)
Alcuni assicurati cambiano indirizzo senza comunicare quello nuovo e non pagano più i premi assicurativi. Essi tuttavia rimangono nell’effettivo dell’assicuratore in quanto continuano a sottostare all’obbligo d’assicurazione, che termina soltanto quando la persona assicurata in questione muore o lascia definitivamente il domicilio svizzero. Ciò implica che per tali assicurati l’assicuratore è tenuto a pagare le tasse di rischio corrispondenti anche se non riscuote più il premio. Grazie alla presente revisione, gli assicuratori potranno eliminare dal proprio effettivo per la compensazione dei rischi gli assicurati che, dopo un determinato numero di mesi, non sono più rintracciabili (detti pertanto «fantasmi»).
1.2.3. Includere nell’effettivo per la compensazione dei rischi gli assicurati che risiedono all’estero
La compensazione dei rischi serve a ristabilire un equilibrio finanziario tra assicuratori: quelli con un numero di assicurati che presenta un rischio di malattia superiore alla media ricevono contributi compensativi mediante la compensazione dei rischi. Al contrario, gli assicuratori con
1 Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (RS 832.10).