Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/79: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Scambio di dati, compensazione dei rischi) · 19 pagine

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In linea di principio SO approva la presente modifica della LAMal facendo notare che rappresenta un adeguamento alle circostanze attuali che da tempo si era reso necessario e attua coerentemente il principio di solidarietà.

Favorevoli con proposte di modifica

BS propone che i beneficiari di rendite residenti all’estero siano esclusi dal calcolo per la compensazione dei rischi in quanto il livello dei prezzi nei Paesi europei è più basso rispetto a quello svizzero e, rispetto ai beneficiari di rendite domiciliati in Svizzera registrano meno degenze stazionarie o per lo meno sono ospiti di una casa di cura con una frequenza decisamente inferiore. Alla luce di ciò, propone di modificare l’articolo 16a capoverso 1 lettera e nLA-Mal come segue:

«Fanno parte dell’effettivo di assicurati determinante per la compensazione dei rischi tutti gli assicurati dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie eccetto:

[…]

e. i beneficiari di rendite che risiedono all’estero.»

- TG: non ritiene ammissibile che persone soggette all’AOMS ai sensi dell’Accordo del 30 novembre 19796 relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno continuino a non essere prese in considerazione. L’assoggettamento alla LAMal deve avere un peso maggiore rispetto a un legame personale con la Svizzera.

Rinuncia a presentare un parere

NW, usam, ASSA e VAE non hanno espresso alcun parere in quest’ambito.

3.3.2. Pareri degli assicuratori e delle relative associazioni

Contrari

curafutura respinge l’avamprogetto e propone lo stralcio dell’articolo 16a capoverso 4 nonché le seguenti modifiche:

Articolo 17 capoverso 4 nLAMal

«Per gli assicurati residenti in uno Stato UE/AELS le differenze medie di rischio sono calcolate in base al sesso e all’ età. Le tasse di rischio e i contributi compensativi compensano integralmente le differenze medie di rischio tra i gruppi di rischio di un Paese o di un gruppo di Paesi definito dal Consiglio federale.»

Articolo 17a capoverso 1 nLAMal

«L’istituzione comune esegue, per ciascun Cantone, Paese o gruppo di Paesi, la compensazione dei rischi tra assicuratori per tutti gli assicurati facenti parte dell’effettivo determinante ai sensi dell’articolo 16a capoverso 1.»

La motivazione sostanzialmente è la seguente: la soluzione proposta è complessa, troppo onerosa e suscettibile di errore. Inoltre mina la reversibilità del principio del luogo di lavoro degli assicurati residenti all’estero. Per altro non sembra esserci una ragione oggettiva del perché agli assicurati residenti all’estero sia richiesto un contributo solidale sovracantonale attraverso la compensazione dei rischi, ma non avvenga lo stesso con gli assicurati domiciliati

6 RS 0.831.107.