Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/79: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Scambio di dati, compensazione dei rischi) · 19 pagine
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3.1.5. Pareri di altre organizzazioni
Favorevoli con proposte di modifica
In linea di principio, Ausgleichskasse LU è favorevole all’avamprogetto e propone la seguente modifica degli articoli 6b, 49a e 61 LAMal:
«Lo scambio di dati fra i Cantoni e gli assicuratori avviene sulla base di uno standard uniforme. Il Consiglio federale disciplina le modalità dopo aver sentito i Cantoni e gli assicuratori. »
Sostiene che tale modifica giova al mantenimento di uno standard soddisfacente nella programmazione dell’interfaccia (sedex) nonché al raggiungimento di una programmazione successiva.
Favorevoli con adeguamenti
La Conferenza degli incaricati svizzeri per la protezione dei dati (privatim) approva la modifica proposta, facendo notare che qualora l’entità dei dati oggetto dello scambio sia la stessa dei dati di cui all’articolo 105g OAMal si può rinunciare a sentire i Cantoni com’è invece previsto agli articoli 6b, 49a e 61.
Rinuncia a presentare un parere
L’Istituzione comune LAMal (IC LAMal) non ha presentato alcun parere.
3.2. Escludere gli assicurati «fantasmi» dall’effettivo per la compensazione dei rischi (attuazione della mozione Brand 17.3311)
3.2.1. Pareri di Cantoni e Comuni
CDS sostiene il disciplinamento proposto e diversi Cantoni si associano al suo parere. In quest’ambito, nessun Cantone o Comune si è espresso esplicitamente.
3.2.2. Pareri degli assicuratori e delle relative associazioni
Favorevoli
Groupe Mutuel e Sympany approva appieno l’avamprogetto.
Favorevoli con adeguamenti
In linea di principio curafutura è favorevole all’avamprogetto e aggiunge che come criterio per indentificare i «fantasmi» secondo l’articolo 16a capoverso 1 lettera d nLAMal deve essere considerata determinante non solo l’irreperibilità degli assicurati, ma anche il mancato pagamento di premi. Secondo curafutura infatti nell’attuale sistema questi assicurati sono rimunerati nonostante non si possano esigerne i premi, dato che non vi è la possibilità di intentare un procedimento esecutivo contro di essi.
santésuisse in linea di principio approva la modifica proposta auspicando che (eventualmente a livello di ordinanza) venga definito in modo più dettagliato e vincolante in quali casi e con quali tempistiche gli uffici controllo abitanti debbano emettere la conferma di partenza verso luogo ignoto. Inoltre, dopo un determinato periodo senza riscontro da parte di tali assicurati (p. es. cinque anni), questi devono essere eliminati non solo dall’effettivo determinante per la compensazione dei rischi, ma direttamente dall’effettivo degli assicurati facendo in modo che, qualora la persona in questione riemerga, la protezione assicurativa possa essere riattivata retroattivamente.