Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/79: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Scambio di dati, compensazione dei rischi) · 19 pagine

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Contrari

usam respinge l’avamprogetto affermando che nel caso degli assicurati UE la qualità dei dati non è abbastanza buona da poter assicurare un effettivo miglioramento della compensazione dei rischi. Inoltre critica il fatto che di revisione in revisione la compensazione dei rischi diventi sempre più complicata e onerosa da un punto di vista amministrativo.

Rinuncia a presentare un parere

USI non ha presentato alcun parere.

3.3.5. Pareri di altre organizzazioni

Proposte di modifica e adeguamenti

IC LAMal propone le seguenti modifiche:

Articolo 16a capoverso 2 nLAMal

«Le autorità amministrative cantonali e comunali, e in via sussidiaria quelle federali, comunicano gratuitamente agli assicuratori e all’istituzione comune (art. 18), su richiesta scritta, i dati necessari per determinare gli assicurati di cui al capoverso 1 lettera b.»

La motivazione è la seguente: svolgere indagini per determinare l’effettivo degli assicurati e apportare correzioni ai dati ricevuti dagli assicuratori in merito all’effettivo degli assicurati non è competenza dell’istituzione comune.

Per quanto concerne l’articolo 16a capoverso 4 LAMal, GE KVG sconsiglia la procedura proposta in quanto comporterebbe una compensazione più alta o più bassa a seconda dell’attribuzione, la quale risulta casuale e non giustificata oggettivamente. Per quanto riguarda l’attuazione tecnica della nuova compensazione dei rischi, fa notare che si devono effettuare dei test con la partecipazione degli assicuratori-malattie senza ritardi nel processo, per cui ipotizza un periodo di attuazione di almeno 18 mesi dalla comunicazione definitiva dei requisiti concreti (vale a dire dall’adozione della LAMal e delle ordinanze rivedute).

Rinuncia a presentare un parere

privatim non ha presentato alcun parere.

3.4. Disciplinamento definitivo a livello di legge dell’effettivo di assicurati determi-

nate per la compensazione dei rischi

3.4.1. Pareri di Cantoni e Comuni

Favorevoli

In linea di principio, i Cantoni approvano il disciplinamento definitivo dell’effettivo di assicurati a livello di legge. BE sottolinea esplicitamente che in questo modo vi saranno maggiori sistematicità e trasparenza.

Favorevoli con proposte di modifica

BS ritiene che l’articolo 16a capoverso 4 LAMal debba essere adeguato in modo tale che il Consiglio federale non attribuisca gli assicurati residenti all’estero direttamente ai Cantoni ma