Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/79: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Scambio di dati, compensazione dei rischi) · 19 pagine
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definisca semplicemente un metodo di attribuzione. Alla luce di ciò, l’articolo 16a capoverso 4 lettera e nLAMal va modificato come segue:
«Gli assicurati residenti all’estero sono attribuiti a un Cantone ai fini del calcolo della compensazione dei rischi. Il Consiglio federale stabilisce il metodo di attribuzione e disciplina la relativa procedura.»
3.4.2. Pareri degli assicuratori e delle relative associazioni
Favorevoli
In linea di principio, gli assicuratori e le loro associazioni approvano il disciplinamento definitivo dell’effettivo di assicurati a livello di legge.
Favorevoli con proposte di modifica
curafutura in linea di principio è favorevole all’avamprogetto e propone le seguenti modifiche:
Articolo 16a capoverso 1 lettere b, c, d ed e
« […]
b. i richiedenti l’asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora se prima dell’anno della compensazione hanno soggiornato in Svizzera per meno di un anno civile completo e percepiscono prestazioni di aiuto sociale;
c. stralciato
D. gli assicurati che gli assicuratori non riescono più a contattare e da cui non è più possibile riscuotere i premi arretrati da un certo numero di mesi.
e. assicurati che non risiedono né in Svizzera né in uno Stato UE/AELS (assicurati residenti in Stati terzi).»
Articolo 16a capoverso 2
«Le autorità amministrative cantonali e comunali, e in via sussidiaria quelle federali, comunicano gratuitamente e secondo uno standard uniforme agli assicuratori e all’istituzione comune (art. 18), su richiesta scritta, i dati necessari per determinare gli assicurati di cui al capoverso 1 lettera b.»