Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/79: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Scambio di dati, compensazione dei rischi) · 19 pagine
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un numero sopra la media di assicurati senza rischio di malattia devono pagare le tasse di rischio.
Secondo il diritto vigente, l’effettivo di assicurati per la compensazione dei rischi è costituito innanzitutto dagli assicurati domiciliati in Svizzera. La presente revisione prevede di includere nella compensazione dei rischi anche gli assicurati ai sensi della LAMal che risiedono all’estero. In questo frangente si fa riferimento principalmente agli assicurati che, ai sensi del diritto di coordinamento europeo per le assicurazioni sociali recepito dalla Svizzera nell’Accordo sulla libera circolazione, sottostanno all’obbligo d’assicurazione in Svizzera, per esempio i frontalieri, i beneficiari di rendite e i loro familiari che non esercitano un’attività lucrativa nonché i lavoratori distaccati (d’ora innanzi denominati «assicurati UE»). Il numero degli assicurati UE è in costante aumento. Nel 2019 si attestava a circa 131 000 persone. Tra gli assicurati UE che attualmente non sono inclusi nell’effettivo per la compensazione dei rischi la maggior parte sono frontalieri. Si tratta quindi di rischi piuttosto buoni, nel senso che sono assicurati tendenzialmente giovani e in buona salute, con costi per l’assicurazione malattia nell’anno seguente verosimilmente bassi. Di conseguenza, per questo gruppo di persone alcuni assicuratori riescono a fissare premi bassi, talvolta inferiori alla svizzera. Includendo gli assicurati UE nell’effettivo per la compensazione dei rischi si evita che questi ultimi ricevano un trattamento migliore rispetto agli assicurati domiciliati in Svizzera. Tale misura inoltre concorre ad assicurare il principio di solidarietà previsto dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (AOMS).
Poiché la compensazione dei rischi si calcola per Cantone, nella LAMal occorre stabilire che per calcolarla gli assicurati residenti all’estero sono attribuiti a un Cantone. Il Consiglio federale deve sancire nell’ordinanza a quale Cantone sono attribuiti disciplinando la procedura corrispondente.
Gli assicurati UE possono sottoporsi a trattamenti medici non solo in Svizzera, ma anche nel Paese estero in cui risiedono. I trattamenti ricevuti all’estero tuttavia non possono essere presi in considerazione ai fini del calcolo della compensazione dei rischi. Se al contrario si considerassero solo i trattamenti avvenuti in Svizzera ciò comporterebbe una compensazione dei rischi parziale. Infatti, non sarebbe giusto considerare per gli assicurati UE solo gli indicatori dell’«età» e del «sesso», in quanto verrebbero tutti ritenuti sani e gli assicuratori dovrebbero quindi corrispondere tasse di rischio troppo elevate. Inoltre, a differenza degli assicurati domiciliati in Svizzera, per quelli residenti all’estero non è possibile determinare sulla base di dati individuali gli indicatori di degenza in un ospedale o in una casa di cura e i gruppi di costo farmaceutico (PCG). Pertanto, occorre applicare un modo diverso di determinare tali valori e ciò deve essere definito nella legge. Per gli assicurati residenti all’estero si propone quindi di applicare gli altri indicatori stabiliti dal Consiglio federale in funzione della frequenza in termini percentuali rispetto ai casi in tutta la Svizzera per sesso ed età.
1.2.4. Disciplinamento definitivo a livello di legge dell’effettivo di assicurati determinate per la compensazione dei rischi
Con la presente revisione, nella sezione «Compensazione dei rischi» della legge sarà disciplinato definitivamente in una nuova disposizione l’effettivo di assicurati determinante per la compensazione dei rischi. L’effettivo determinante rappresenta una zona grigia del diritto vigente, in quanto è poco chiaro nell’ordinanza e disciplinato in modo parziale e frammentario nella legge. Una disposizione univoca nella legge alla sezione «Compensazione dei rischi» fornirà lumi in materia e certezza del diritto.