Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 20 pagine
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BE propone di chiarire nel rapporto esplicativo in merito all'articolo 7 che il collaboratore UIP distaccato dal Cantone può confrontare i dati con i sistemi di informazione del proprio Cantone. Se la base giuridica non è sufficiente, deve essere creata con la LDPA; solo così si può raggiungere adeguatamente l'obiettivo prefissato dall’articolo 1 capoverso 1 AP-LDPA.
I Verdi, Società Digitale, AlgorithmWatch e FSA chiedono che l'espressione «reati pianificati» (art. 7 cpv. 1 lett. d) venga cancellata perché non è chiaro cosa si intenda. Secondo FSA, il termine potrebbe essere definito in altro modo.
Società Digitale e AlgorithmWatch auspicano che questa disposizione indichi esplicitamente che gli scopi di cui alle lettere a-d possono riguardare soltanto il terrorismo e altri reati gravi.
Capoverso 2
LU osserva che sebbene secondo l'articolo 7 capoverso 2 AP-LDPA il confronto automatico vada effettuato «immediatamente dopo la ricezione dei dati», nella pratica, l'utilità delle comunicazioni dipende in gran parte dalla tempestività con cui le ricevono le autorità di perseguimento penale.
PLR ritiene insoddisfacente il concetto generico di «immediatezza». L'ordinanza esecutiva dovrebbe definire il termine entro il quale i dati devono essere confrontati e, se necessario, le autorità di perseguimento penale devono essere informate dei casi sospetti.
Capoverso 3
Per quanto riguarda il capoverso 3, PS chiede che i necessari controlli di plausibilità siano eseguiti in modo adeguato durante l'esecuzione e che i dati corrispondenti dei passeggeri aerei siano sistematicamente cancellati se non vi è alcun collegamento con un reato del catalogo.
Per Società Digitale e AlgorithmWatch non è chiaro quali siano gli «ulteriori» sistemi di informazione. Dovrebbe essere esplicitamente regolamentato a quali sistemi di informazione ha accesso l’UIP. Inoltre, la registrazione degli accessi dovrebbe essere disciplinata a livello di ordinanza.
FSA chiede di integrare il testo con: «Prima che le corrispondenze ottenute automaticamente siano trasmesse all’autorità competente, occorre verificarne la plausibilità manualmente e senza indugio [...]». La verifica deve essere documentata». Chiede anche di aggiungere: «[...] per verificarne la correttezza. Il risultato della verifica deve essere documentato».
4.6 Articolo 8
FSA chiede di stralciare l'articolo 8 capoverso 1 lettera b.
BE propone di utilizzare al capoverso 2 lettera a la denominazione «autorità di polizia e di perseguimento penale». Le espressioni «autorità di perseguimento penale» e «esistenza di un reato» sono troppo restrittive e dovrebbero essere riviste.
BL chiede un adeguamento della formulazione: invece di «se la verifica ha confermato
l’esistenza di un reato di cui...» propone «se la verifica ha confermato che i dati sono utili a prevenire o perseguire un reato di cui...».
SH considera promettente, in particolare, il confronto automatizzato dei dati dei passeggeri aerei con quelli provenienti dai sistemi di informazione della polizia.
VD chiede l'inclusione dei servizi cantonali delle attività informative nel capoverso 2.
Secondo ZH, va indicato in modo esplicito che per facilitare le fasi successive dell’azione penale possono essere trasmessi anche i dati biometrici.
Società Digitale, AlgorithmWatch e FSA chiedono di indicare nella disposizione che l'esistenza di un reato può essere verificata soltanto da un'autorità giudiziaria e non dall’UIP stessa.