Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 20 pagine
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4.7 Articolo 9
Secondo BL, mancano i requisiti per il confronto dei dati con i profili di rischio e le liste d’osservazione elaborati dall'UIP. Anche questo confronto, inoltre, andrebbe effettuato immediatamente dopo aver ricevuto i dati e non può essere ripetuto a discrezione dell’UIP, se i dati non sono stati pseudonimizzati. Inoltre, deve essere verificata la plausibilità delle corrispondenze prima di trasmettere i dati ad altre autorità, in modo da evitare che gli interessati siano sospettati erroneamente. Queste limitazioni dovrebbero essere fissate nella legge e non delegate al Consiglio federale per una regolamentazione a livello di ordinanza.
LU ritiene molto utile la prevista possibilità di creare profili di rischio e liste d’osservazione e di confrontarli continuamente con i dati dei passeggeri forniti. Il rapporto esplicativo non specifica in quale forma debba essere presentata la richiesta per l’elaborazione di profili di rischio e liste d’osservazione o la decisione dell'UIP, né chi presso l’UIP decida in merito a tale richiesta e neppure come ricorrere contro una decisione negativa. Questi aspetti devono essere presi in considerazione nella stesura della relativa ordinanza. Infine, è necessario esaminare i profili di
rischio e le liste d’osservazione anche ai fini della non discriminazione e della parità di trattamento
delle persone interessate.
I Verdi, Società Digitale, AlgorithmWatch e FSA chiedono che questo articolo sia stralciato. Questa disposizione introdurrebbe un’indagine incrociata generale priva di motivo o sospetto, che andrebbe ben oltre il già ampio confronto dei dati personali con i sistemi di informazione ai sensi dell'articolo 7 AP-LDPA e sarebbe ovviamente sproporzionata. Se l'articolo 9 non venisse stralciato, si dovrebbe regolamentare con precisione il modo in cui sono effettuate queste analisi, così da creare trasparenza sui profili di rischio e sulle liste d’osservazione e, in particolare, in modo che essi non si basino su alcuna caratteristica direttamente o indirettamente discriminatoria. Inoltre, i risultati della verifica di cui all'articolo 9 capoverso 5 dovrebbero essere pubblicati e dovrebbe essere definita una sorveglianza efficace. FSA propone modifiche concrete al testo per il caso in cui la disposizione non dovesse essere stralciata.
PPS e R.S. chiedono di precisare le definizioni di analisi, profili di rischio e liste d’osservazione.
Se ciò non fosse possibile, questa disposizione andrebbe stralciata. Inoltre, nell’effettuare i confronti dovrebbe essere esplicitamente vietato l'uso di tecnologie di intelligenza artificiale nell'ambito di sistemi di autoapprendimento («machine learning»).
SG suggerisce di controllare la plausibilità anche dei risultati del confronto dei dati con i profili di rischio e le liste d’osservazione prima di trasmettere i dati corrispondenti alle autorità competenti.
4.8 Articolo 10
PS accoglie con favore la normativa relativamente restrittiva per la trasmissione dei dati dei passeggeri aerei al SIC, raccomandandosi di non allentarla in alcun caso; in particolare, non è concepibile che il SIC abbia un accesso diretto al sistema di informazione PNR.
I Verdi, Società Digitale e AlgorithmWatch e FSA chiedono che l'articolo 10 venga stralciato. Se il Consiglio federale decidesse di non stralciarlo, per garantire la trasparenza, dovrebbero essere pubblicate almeno le rotte selezionate dal SIC e i passeggeri dovrebbero essere attivamente informati della trasmissione generale del loro PNR al SIC prima della prenotazione. Inoltre, i PNR che non generano alcuna corrispondenza presso il SIC vanno cancellati immediatamente (e non dopo 96 ore).
PPS e R.S. chiedono che le rotte selezionate dal SIC siano approvate dalla Commissione della gestione del Parlamento. La legge dovrebbe inoltre indicare chiaramente che i dati trasmessi saranno cancellati direttamente dopo il confronto, se quest'ultimo non ha avuto esito positivo.